Controlli e liti

Accertamento notificato, accesso alle carte

La procedura deve concludersi entro 30 giorni

di Laura Ambrosi

Il provvedimento del 4 agosto del direttore dell’agenzia delle Entrate (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), oltre ad indicare le modalità per l’accesso documentale agli atti disponibili presso gli Uffici territoriali, ha individuato a titolo esemplificativo alcuni documenti sottratti a tale istituto.

In particolare, è previsto che siano esclusi dall’accesso documentale fino alla conclusione dei procedimenti tributari, tra gli altri:
•atti preparatori ed endoprocedimentali del procedimento tributario da cui scaturiscono attività di liquidazione, controllo e gestione dei tributi;
•atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’emissione dell’autorizzazione all’esecuzione delle indagini finanziarie;
•segnalazioni in forma anonima e non anonima utilizzate come fonti di innesco per attività di controllo;
•atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’accertamento dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

In linea di massima, ciò significa che, una volta notificato l’accertamento, il contribuente potrà richiederne copia o quanto meno la visione dell’eventuale atto prodromico. La notifica del provvedimento impositivo, infatti, individua la conclusione del procedimento istruttorio.

Le ipotesi più frequenti che si verificano riguardano l’esistenza di eventuali segnalazioni anonime dalle quali sono stati poi avviate i controlli, ovvero l’autorizzazione per gli accessi domiciliari rilasciata dalla Procura. Soprattutto quest’ultima, potrebbe essere particolarmente importante ai fini della validità dell’accertamento notificato.

La norma dispone che se i locali sono adibiti anche ad abitazione (cosiddetto uso promiscuo) è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, quale mero atto amministrativo. Mentre se si tratta di un accesso presso la sola abitazione occorre un’autorizzazione con specifica indicazione degli indizi gravi di violazione delle norme tributarie.

Secondo la Cassazione (13711/2018), l’assenza dei citati gravi indizi di violazione, comporta l’inutilizzabilità delle prove raccolte. Tale inutilizzabilità, sebbene non espressamente prevista per legge, deriva sia dalla regola generale secondo cui la mancanza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola, sia dal principio dell’inviolabilità del domicilio (articolo 14 Costituzione). Potrebbe pertanto risultare particolarmente importante verificare i «gravi indizi di evasione» per i quali è stata richiesta l’autorizzazione all’accesso domiciliare.

A tal fine quindi, il contribuente una volta ricevuto l’avviso di accertamento, potrà inoltrare specifica richiesta anche in via telematica utilizzando l’apposito modello.

Il nuovo provvedimento del Direttore dell’agenzia dispone che il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni, decorrenti dalla domanda, trascorsi i quali deve intendersi respinta. Poiché sino ad oggi, la risposta a simili richieste sembrava rinviata fino a molteplici solleciti da parte dei diretti interessati, è auspicabile che dinanzi a così chiare indicazioni, gli uffici inizino a consegnarne copia nei termini previsti.

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