Accertamento prima del Pvc, spetta al giudice valutare l’urgenza
È il giudice di merito che deve valutare la sussistenza delle ragioni di urgenza per l’emissione dell’accertamento prima dei 60 giorni dalla notifica del Pvc. Si tratta, infatti, di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità.
A precisarlo è la Corte di Cassazione con l’ ordinanza n. 25542 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate, in esito ad una verifica fiscale, emetteva a carico di una società e dei relativi soci, degli avvisi di accertamento.
I contribuenti impugnavano tutti i provvedimenti eccependo la violazione del diritto al contraddittorio previsto dall’articolo 12 comma 7 dello statuto.
La norma prevede che l’accertamento non possa essere emesso prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, salvo non ricorrano motivi di urgenza che dovranno essere giustificati dall’Ufficio.
Il giudice di appello confermava la nullità dell’atto emesso.
L’Ufficio ricorreva allora in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma poiché la Ctr aveva ritenuto insussistenti le ragioni di urgenza documentate in atti.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la censura dell’Agenzia.
Il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea individuazione ovvero interpretazione di una norma contenuta in un provvedimento.
Diversamente, invece, l’erronea ricognizione del fatto costituisce una valutazione di competenza del giudice di merito censurabile in Cassazione solo attraverso il vizio di motivazione della sentenza.
Nella specie, il collegio di appello aveva rilevato che il provvedimento era stato emesso prima di 60 giorni dalla notifica del Pvc.
Aveva così ritenuto inadeguate le giustificazioni addotte dall’Ufficio, esprimendo una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.
L’ordinanza n.25542/17 della Cassazione