Controlli e liti

Accertamento alla società nullo, via il fermo all’auto del socio

La Ctp Treviso ritiene ammissibile il ricorso <span id="U40523003049vfG" style="">contro il diniego di autotutela</span> se viene eccepito il giudicato

immagine non disponibile

di Luigi Lovecchio

Deve essere annullato il preavviso di fermo amministrativo conseguente a un accertamento Irpef emanato in capo ad un socio di una società di persone, seppur non opposto nei termini, qualora il socio sia stato chiamato come litisconsorte necessario nel procedimento giudiziale instaurato dalla società. In tale veste, infatti, il socio ha il diritto di invocare la definitività della sentenza di cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del procedimento.

L’affermazione è contenuta nella sentenza 297/01/2021 della Ctp Treviso, depositata il 1° settembre. L’interesse rivestito dalla pronuncia appare peraltro accresciuto dal fatto che il procedimento abbia preso le mosse dall’impugnazione di un diniego di autotutela emesso nei confronti dell’istanza di annullamento di un preavviso di fermo amministrativo dell’agente della riscossione.

La vicenda processuale è complessa. Sembra di capire che a monte vi fosse un avviso di accertamento emesso a carico di una società di persone e dei soci di questa, impugnato dalla società e da alcuni dei soci. I soci non ricorrenti erano stati chiamati in causa dai primi giudici, in qualità di litisconsorti necessari, e in tale qualità gli stessi si sono costituiti in giudizio.

La Ctp rigettava i ricorsi e i ricorrenti provvedevano ad impugnare la sentenza in secondo grado. La Ctr, con riferimento ai soci non ricorrenti, dichiarava la cessazione della materia del contendere, per avere gli stessi definito la propria posizione attraverso la sanatoria prevista dall’articolo 6 del Dl 119/2018. Accoglieva invece l’appello nei riguardi delle originarie parti processuali. L’agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione limitatamente nei riguardi degli originari ricorrenti, mentre nei confronti dei soggetti chiamati in causa come litisconsorti necessari prestava acquiescenza alla sentenza.

Successivamente, l’agente della riscossione notificava ad uno dei litisconsorti non ricorrenti un preavviso di fermo amministrativo, riveniente per l’appunto dalla pretesa tributaria oggetto dell’avviso di accertamento suddetto, non opposto nei termini. Oltre un anno dopo dalla notifica del preavviso, l’interessato proponeva istanza di annullamento in autotutela, il cui rigetto veniva questa volta impugnato in Ctp.

Il collegio trevigiano ha ricordato in primo luogo come il ricorso avverso il diniego di autotutela sia ammesso solo in presenza di rilevanti interessi di carattere generale e non può in alcun modo rappresentare una surrettizia remissione in termini ai fini dell’impugnazione dell’atto divenuto definitivo (nella specie, il preavviso di fermo). Tanto premesso, la Commissione di primo grado ha correttamente ritenuto ammissibile il ricorso avverso il diniego di autotutela e lo ha accolto, rilevando come il preavviso di fermo fosse stato emesso in chiara violazione del giudicato formatosi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Si osserva infatti che nel momento in cui il litisconsorte diventa parte processuale allo stesso spetta il diritto di far valere gli effetti favorevoli derivanti dal passaggio in giudicato della sentenza formatasi nel giudizio in questione. Nel caso di specie, vale osservare ulteriormente che se l’Ufficio avesse ritenuto inefficace la definizione delle liti pendenti richiesta dal litisconsorte non ricorrente lo avrebbe dovuto manifestare con un provvedimento di diniego di condono, da notificarsi inderogabilmente entro il 31 luglio 2020. Se tale provvedimento, come sembra desumersi dalla narrativa della sentenza, non è stato emesso, è evidente che la posizione debitoria del contribuente deve considerarsi chiusa a tutti gli effetti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©