Controlli e liti

Accertamento, termini di decadenza allungati per i prossimi anni

L’impatto degli 85 giorni di stop per la pandemia: il periodo di imposta 2016 la scadenza è il 26 marzo 2023

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Per qualche anno occorrerà “guardare” al 26 o al 25 marzo (quando l’anno è bisestile) per verificare se l’annualità risulta «decaduta».

Anche l’agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite nel corso di Telefisco 2022, condivide quanto è stato riportato su queste pagine (si veda il Sole 24 Ore del 20 dicembre scorso) a proposito dell’individuazione dei termini di decadenza a seguito della normativa emergenziale.

Occorre partire dal fatto che l’articolo 67 del Dl 18/2020 ha stabilito la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi anche all’attività di accertamento. Si tratta di 85 giorni che generano lo spostamento in avanti delle scadenze per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

La sospensione non riguarda – per espressa previsione di legge – gli atti che rientrano nella disposizione dell’articolo 157 del Dl 34/2020, che ha creato la nota scissione decadenziale per gli atti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, i quali andavano emessi entro quest’ultima data, con obbligo però di notifica entro il prossimo 28 febbraio 2022. Si tratta, generalmente, degli atti – individuati dallo stesso articolo di legge – relativi al periodo d’imposta 2015. Questo perché fino a tale annualità i termini decadenziali risultano quelli del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la dichiarazione omessa, invece, il termine decadenziale risulta quello del 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto al termine di legge. In quest’ultimo caso, tuttavia, il termine non entra nella “forbice” della scissione decadenziale in quanto cade in data successiva al 31 dicembre 2020.

Lo stesso accade per le annualità dal 2016 in avanti, per le quali opera il nuovo termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (non vi è più alcun raddoppio per fattispecie penalmente rilevanti).

Quindi, se la dichiarazione relativa al 2016 è stata regolarmente presentata, il termine di decadenza per l’accertamento risulterebbe il 2022.

Il condizionale deriva dalla riportata previsione dell’articolo 67 del Dl 18/2020 secondo la quale «sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori».

La norma ha valenza generale, come già era stato riportato nelle circolari 11/E/2020 (risposta 5.9) e 25/E/2020 (risposta 3.10.4) dell’agenzia delle Entrate.

La conferma viene ora anche dalla risposta data a Telefisco 2022 nella quale si afferma che il termine di decadenza relativo al periodo di imposta 2016 sarà quello del 26 marzo 2023 e non quello del 31 dicembre 2022.

In sostanza, per effetto della previsione dell’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2021, si realizza una proroga dei termini decadenziali di 85 giorni per tutte le annualità per le quali l’attività di controllo risulta “pendente” lungo l’arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020.

Con la conseguenza che per tutte le annualità fino al 2018 i termini di accertamento risultano prorogati di 85 giorni, quindi non scadranno mai al 31 dicembre dei vari anni.

Della previsione dell’articolo 67 del Dl 18/2020 occorre tenere conto anche per l’accertamento con adesione. A tale riguardo, occorre rilevare che l’articolo 5 del Dlgs 218/1997 stabilisce che se tra la data di comparizione indicata dall’ufficio nell’invito al contraddittorio e il termine per l’accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza viene automaticamente prorogato di 120 giorni.

In questo caso occorre quindi tenere conto (per le annualità fino al 2018) degli 85 giorni successivi al 31 dicembre. Ad esempio, per gli inviti che recavano come prima data di comparizione quella di un giorno precedente al 27 dicembre 2021 (90 giorni anteriori rispetto al 26 marzo 2022) non si verifica alcun differimento di 120 giorni dei termini di accertamento.

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