Imposte

Accesso a distanza a un evento scientifico, Iva in base al luogo di esecuzione

La risposta a interpello 353: i biglietti per l’evento a distanza non forniranno alcun diritto a usufruire di prestazioni ulteriori e/o differenti rispetto a quelli in presenza

di Simona Ficola e Barbara Rossi

Se la partecipazione a distanza a un evento non comporta la fruizione di un servizio diverso rispetto a chi partecipa in presenza, si applica l’Iva del luogo in cui l’evento viene realizzato. La risposta a interpello 353/2022 delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al luogo di tassazione dell’accesso a distanza a un evento scientifico.

Nel caso esaminato una società estera priva di stabile organizzazione in Italia, intende organizzare un evento scientifico sul territorio italiano.

I partecipanti (sia soggetti passivi sia privati) possono partecipare all’evento:

• fisicamente (acquistando un biglietto che garantisce l’accesso nel luogo in cui l’evento verrà fisicamente organizzato);

•a distanza (acquistando un biglietto che consente di assistere e partecipare virtualmente in diretta all’evento, potendo interagire con i relatori dei seminari).

Secondo l’istante la partecipazione “virtuale” all’evento sarebbe da tassare come prestazioni di servizi generica e non come servizio per l’accesso ad una manifestazione scientifica (ex articolo 7-quinquies del Dpr 633/72), in quanto la modalità di fruizione comporterebbe una modificazione della caratteristica specifica dell’accesso. Accesso da intendersi come diritto di accedere fisicamente ai luoghi dove si svolgerà l’evento.

L’agenzia delle Entrate, ricorda che l’articolo 7-quinquies, del Dpr 633 del 1972 (che recepisce gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/Ce), per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili prevede un criterio “oggettivo” di territorialità basato sul luogo di materiale esecuzione dell’evento sia per i servizi B2B (lettera b), sia per i servizi B2C (lettera a).

In relazione al concetto di accesso alle manifestazioni educative, in conformità dell’articolo 32 del regolamento di esecuzione 282/2011, la Corte di giustizia Ue (sentenza 13 marzo 2019, causa C-647/17), ha chiarito che «l’accesso ai seminari fornito, a fronte di un corrispettivo, ai soggetti passivi implica necessariamente la possibilità di assistervi e di parteciparvi. Tale partecipazione è quindi strettamente connessa all’accesso ai seminari medesimi».

Con riferimento alla fattispecie in esame, i biglietti acquistati per partecipare all’evento a distanza non forniranno alcun diritto ad usufruire di prestazioni ulteriori e/o differenti rispetto ai biglietti acquistati per partecipare all’evento «fisicamente», trattandosi unicamente di una diversa modalità di fruizione del medesimo servizio (essendo tra l’altro prevista la possibilità di interazione con i relatori).

Conseguentemente, viene confermata l’applicazione dell’Iva in base all’articolo 7-quinquies del Dpr 633 del 1972, considerando che l’evento si svolgerà in Italia.

La risposta è conforme a quanto già precisato dall’Agenzia con la risposta a interpello 62 del 19 febbraio 2020 (relativa all’accesso a manifestazioni artistiche).

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