Accise e Iva all’importazione, è limitata la responsabilità solidale dello spedizioniere
In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglie le eccezioni della società appellante non riconoscendola solidalmente responsabile con l'importatore effettivo e annullando le rettifiche delle accise dovute e l’Iva relativa per l'attività di importazione di bevande alcoliche (sentenza del 20 luglio 2017 n. 3288 - presidente Micheluzzi - relatore Taviano).
La prima decisione
Già la Commissione tributaria provinciale aveva rilevato la connotazione peculiare e singolare della questione: le bevande alcoliche oggetto di importazione erano state prodotte in Italia, vendute da una società sammarinese a un’altra svizzera, per essere poi importate in Italia tramite altra società italiana.
Si trattava di un'attività di importazione all'interno dell'Unione europea, in virtù della provenienza delle bevande extra Ue, pertanto da assoggettare ad accisa in base alla direttiva 2008/118/CE e dell'articolo 2 del Dlgs 504/1995 (Tu delle accise); la società appellante agiva esclusivamente come spedizionario doganale in rappresentanza indiretta del soggetto importatore italiano.
Un caso “singolare”
La Ctp preliminarmente riconosce la singolarità del caso definendolo un giro poco comprensibile, in quanto i prodotti erano stati oggetto di una nuova importazione in Italia considerato che presentavano applicati i contrassegni di Stato all'atto dell'importazione dalla Svizzera; quindi entra nel vivo della motivazione richiamando l'articolo 201 del Codice doganale comunitario in base al quale affinché ci sia la responsabilità solidale del responsabile indiretto è necessario che il dichiarante sia a conoscenza, o comunque avrebbe dovuto esserlo ragionevolmente, dell'erroneità dei dati riportati nella dichiarazione doganale.
Secondo il Collegio , nel caso di specie e in considerazione della norma, non poteva riconoscersi la responsabilità solidale dell'appellante spedizioniere sia perché non emergeva alcun ruolo svolto con il produttore, sia perché non aveva preso parte alla precedente operazione di esportazione dei prodotti in Italia. Pertanto dal venir meno dell'obbligo solidale al pagamento delle maggiori accise accertate ne discendeva la non applicabilità delle sanzioni irrogate dall'Ufficio, come già statuito dai giudici di prime cure.
Il tema più delicato
A questo punto i giudici d'appello si trovano ad affrontare il tema più delicato, con orientamenti divergenti, relativo al pagamento dell'Iva all'importazione, scegliendo di seguire lo stesso percorso tracciato per le accise e contrario rispetto a quanto deciso dai giudici di primo grado.
La Ctr esamina preliminarmente la natura dell'Iva all'importazione e la ritiene comunque un tributo interno anche se assimilata normativamente ai dazi doganali (articolo 34 del Dpr 43/1973), ma ai soli fini sanzionatori; pertanto ne deduce che la responsabilità solidale prevista dall'articolo 201, paragrafo 3, del Codice doganale comunitario riguarda esclusivamente i dazi doganali in applicazione del principio della neutralità dell'imposta, non rappresentando quest'ultima una «risorsa propria» del bilancio comunitario (Ctp Milano, sentenza n. 4437/2014; CGUE, causa C-272/2013).
La modalità di applicazione dell'IVA, proseguono e concludono i giudici, rientra sempre nella competenza degli Stati membri e la normativa - quadro europea (Direttiva 2006/112/CE) tende ad avvicinare le diverse legislazioni.
Sulla base di queste motivazioni il Collegio, come per le accise, annulla la rettifica anche ai fini Iva, perché lo spedizioniere doganale indiretto non è il titolare dell'obbligazione tributaria.
Ctr Lombardia, sentenza n. 3288/2017