Imposte

Accise, gasolio agevolato solo per il trasporto pubblico di persone

La sentenza 104/2023 della Corte costituzionale conferma che il vantaggio spetta a chi effettua il trasporto regolare e di linea a prescindere dalla natura dell’esercente

Il gasolio agevolato resta appannaggio delle imprese pubbliche di autotrasporto di persone, non estendendosi, di principio, anche al trasporto privato. Con queste conclusioni, la sentenza 104/2023 della Corte costituzionale conferma la tenuta dell’articolo 24-ter del Testo unico delle accise, ancorché solo parzialmente applicativo del quadro unionale dedicato alle agevolazioni in questione.

Pertanto, la questione pregiudiziale posta dal giudice tributario in una controversia che vedeva interessato un esercente attività di autotrasporto con noleggio di autobus con conducente, in possesso di licenza per il trasporto internazionale di passeggeri su strada per conto terzi e di autorizzazione della Regione competente, è stata ritenuta non fondata.

Nel giudizio di rinvio, era stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/Ce, nonché degli articolo 101 e successivi del Tfue e con conseguente necessità di disapplicare l’articolo 24-ter del Testo unico accise, cui la Dogana aveva resistito richiamando una nutrita giurisprudenza secondo cui tale direttiva non poteva produrre effetti diretti nell’ordinamento nazionale. Eppure, si dubitava della conformità dell’articolo 24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del Testo unico accise, agli articoli 3 e 41 della Costituzione nella parte in cui «crea una evidente disparità di trattamento tra imprese pubbliche e private, limitando la libertà di iniziativa di quest’ultime non estendendo anche ad esse un evidente regime di favore». In altre parole, la mancata eguaglianza tra imprese pubbliche e private può comportare una limitazione della libertà di iniziativa economica da parte dei privati che svolgono attività occasionale di trasporto.

La Corte costituzionale, però, osserva che la norma non effettua alcuna discriminazione soggettiva, ma solo sceglie di premiare il trasporto regolare e di linea, da chiunque effettuato. Per i giudici della Suprema corte, l’articolo 24-ter ricomprende nelle tipologie dei beneficiari dell’agevolazione non solo soggetti pubblici, ma anche imprese che possono avere natura privata; sia gli uni che le altre, però, sono, in forza dei rimandi normativi in esso previsti, caratterizzati dallo svolgimento di un’attività di trasporto regolare o di linea, secondo la definizione del Nuovo codice della strada. Il legislatore nazionale, pertanto, ha voluto agevolare il servizio di trasporto regolare: come ratio della previsione dell’aliquota ridotta ha quindi assunto un criterio oggettivo, senza mai discriminare – a differenza di quanto ritenuto dal rimettente – in base alla natura soggettiva dell’esercente.

Esigenze di tutela ambientale e soluzione dei trasporti ad alta intensità, insomma, sono i parametri guida per cui la norma – pur restando riserve di allineamento con il diritto Ue – resiste al vaglio della Corte ed è legittima.

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