Contabilità

Accise sull’energia, rimborso alle Dogane se la società fornitrice è estinta

Per la Ctp di Bergamo, il consumatore impossibilitato a ottenere la restituzione delle addizionali alle accise sull’energia da parte del fornitore deve poter agire nei confronti dell’Agenzia

di Marco Nessi e Roberto Torelli

Il consumatore finale che si trova di fronte all’impossibilità di ottenere il rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica da parte del fornitore deve poter agire nei confronti dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il rimborso si prescrive in dieci anni e la giurisdizione è del giudice tributario. Sono questi i principi espressi dalla Ctp di Bergamo nella sentenza 213/1/2022 (presidente Chiaro, relatore Diana).

Nel caso esaminato, mediante ricorso presentato dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, il consumatore chiedeva il rimborso delle imposte addizionali alle accise sull’energia elettrica indebitamente versate (ex articolo 6 del Dl 511/1988, nella versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs 26/2007).

Nel verificare la fondatezza del ricorso, il collegio giudicante, in primis alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione, ha riconosciuto:
● l’incompatibilità dell’addizionale provinciale con l’ordinamento unionale (in tal senso, con la sentenza 22343/2020, la Suprema corte ha disapplicato l’addizionale provinciale alle accise sull’energia per contrasto con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/Ce così come interpretato dalla Corte di giustizia Ue con le sentenze 5 marzo 2015, causa C-553/13, e 25 luglio 2018, causa C-103/17);
● il principio in base al quale, in caso di addebito delle accise al consumatore finale, quest’ultimo può esercitare l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti del fornitore, fatto salvo il diritto di chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria se l’azione nei confronti del fornitore dovesse essere oltremodo gravosa (Cassazione, 5506/2020).

Proprio alla luce di questi principi, il collegio ha riconosciuto l’effettiva sussistenza delle condizioni eccezionali e straordinarie richiamate dalla Corte di cassazione, in quanto nel caso specifico:
● all’atto della richiesta di rimborso, la società fornitrice dell’energia risultava essere già cancellata dal registro delle imprese (a conclusione di una procedura di liquidazione);
● pertanto, la richiesta di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica, non potendo essere rivolta a un soggetto estinto, era stata legittimamente rivolta (dal consumatore finale subentrato nella posizione fiscale del fornitore di energia elettrica) direttamente all’ufficio doganale di Bergamo cui l’imposta era stata versata per competenza territoriale.

Infine, il collegio ha ribadito la giurisdizione della Commissione tributaria alla risoluzione delle controversie in esame (articolo 2, Dlgs 546/1992) e l’applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale (e non biennale) per l’azione del consumatore avanti all’organo giudiziario competente.

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