Accise da versare anche sui prodotti oggetto di furto
È legittima la richiesta di accise anche sui prodotti rubati: il furto, infatti, provoca la perdita del possesso da parte del contribuente, ma non impedisce l'immissione nel circuito commerciale. A fornire questo chiarimento è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 26419 depositata ieri.
L'agenzia delle Dogane richiedeva il pagamento dell'accisa ad una società depositaria autorizzata di alcole.
La contribuente chiedeva di sgravare parzialmente la richiesta poiché una parte del prodotto era stata rubata. L'Ufficio negava la riduzione della pretesa e la società impugnava il provvedimento dinanzi al giudice tributario.
Entrambi i gradi di merito confermavano le ragioni della contribuente e l'Agenzia proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza della Ctr.
In particolare, l'amministrazione lamentava un'errata applicazione della norma poiché il collegio regionale aveva ritenuto estinta l'obbligazione tributaria nel presupposto dell'equiparazione del caso fortuito al furto ad opera di terzi della merce custodita dal depositario.
La Suprema corte ha ritenuto fondato il ricorso.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di accise, il furto del prodotto di per sé non esime, ai sensi dell'articolo 4, comma del 1 Dlgs 504/95, dal pagamento dell'imposta.
La norma prevede che in caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.
L'ipotesi che consente l'esenzione, la cui prova è a carico del contribuente, è circoscritta solo alla dispersione o distruzione del prodotto, poiché ne risulta comunque impedita l'immissione nel consumo.
La sottrazione da parte di ignoti, invece, determina soltanto lo spossessamento del contribuente, ma non impedisce l'ingresso nel circuito commerciale del prodotto. Da qui l'accoglimento del ricorso e la conferma della debenza del tributo.
L’ordinanza n. 26419 della Cassazione