Adempimenti

Acconti d’imposta al 50% con l’incognita dei forfettari

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di Salvina Morina e Tonino Morina

La misura dell’acconto da versare entro il 2 dicembre 2019 si ricalcola per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Il ricalcolo dell’acconto riguarda l’Irpef, l’Ires e l’Irap dovuti dai soggetti Isa, nonché dai contribuenti “collegati” come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari. Dal prossimo anno sarà più alta la prima rata dell’acconto dovuta nella misura del 50%, invece dell’attuale 40 per cento.

La norma contenuta nelle ultime bozze circolate del decreto fiscale collegato alla manovra prevede che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all’articolo 12 - quinquies, commi 3 e 4, del decreto - legge 30 aprile 2019, n. 34 … i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento».

Come precisato nella relazione, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è fatto salvo l’eventuale versamento della prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata, comunque, nella misura del 50%, o l’unica rata nella misura del 90 per cento.

Le percentuali a regime

A regime, la norma prevede il versamento dell’acconto «in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento». Considerato che, di norma, l’acconto si versa in due rate, di cui la prima nella misura del 40% e la seconda nella restante misura del 60%, è ora previsto di pagare l’acconto in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.

Ad esempio, in base alle norme vigenti, l’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

con unico versamento, entro il 30 novembre, che slitta al 2 dicembre 2019, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;

in due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima rata per il 2019, pari al 40%, che doveva essere versata, insieme al saldo per l’anno 2018, la seconda, cioè il restante 60%, entro il 2 dicembre 2019.

Il contribuente che prevede di dichiarare, per il 2019, una minore Irpef, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Se il debito Irpef 2018 è di 10mila euro, il contribuente che esegue l’acconto sullo “storico” del 2018, ha già determinato in 4mila euro l’importo da pagare a titolo di prima rata (40% di 10mila euro) e in 6mila euro l’acconto da versare come seconda rata in scadenza il 2 dicembre. Tenuto conto che i contribuenti hanno già calcolato e, in molti casi, versato la prima rata nella misura del 40%, essi potranno perciò determinare il secondo acconto nella misura del 50% e non del 60 per cento.

Nel caso sopra esemplificato, sul debito “storico” di 10mila euro, i contribuenti, che hanno già determinato in 4mila euro l’importo da pagare a titolo di prima rata (40% di 10mila euro) potranno determinare in 5mila euro (50% di 10mila euro) l’acconto da versare come seconda rata in scadenza il 2 dicembre.

Resta fermo che, per evitare future complicazioni, si può rinunciare alla rideterminazione degli acconti ed eseguire i versamenti nelle misure già calcolate, 40% prima rata e 60% seconda rata in scadenza il 2 dicembre 2019.

Forfettari in attesa di conferme

La norma sulla rimodulazione dell’acconto fa riferimento solo ai soggetti Isa. Si ricorda che la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti delle imposte a saldo per il 2018 e a titolo di prima rata di acconto per il 2019, ha interessato anche i contribuenti forfettari. Per l’agenzia delle Entrate, risoluzione 64/E del 28 giugno 2019, il differimento al 30 settembre 2019, disposto dalla conversione del decreto crescita per i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono approvati gli Isa, riguarda anche chi per il periodo d’imposta 2018 applica il regime forfettario o quello dei minimi, o ancora dichiara altre cause di esclusione dagli Isa o determina il reddito con altri criteri forfettari.

Considerato che la norma sulla rimodulazione dell’acconto fa riferimento solo ai contribuenti soggetti agli Isa, è indispensabile e urgente chiarire che, così come per la proroga dei versamenti, anche la rimodulazione degli acconti riguarda pure i forfettari.

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