Adempimenti

Acconti Irpef e Irap, il rinvio consente i calcoli a posteriori

Il 30 novembre è il termine ordinario per pagare la rata. Ma con il differimento ad aprile 2021 gli Isa versano dopo aver determinato l’esatta imposta 2020

di Gianluca Dan e Gian Paolo Ranocchi

Scade il 30 novembre il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sul reddito, che riguarda sia le persone fisiche che le società di capitali. Tra i pagamenti rientrano l’Irpef, le imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, la cedolare secca sulle locazioni, l’Ivie, l’Ivafe, l’Ires delle società di capitali e l’Irap.

L’appuntamento è quindi particolarmente sentito quest’anno per le difficoltà a cui quasi tutti sono sottoposti a causa della Codiv-19; e la riduzione degli utili o la mancanza di liquidità potrebbe essere un motivo per ridurre l’acconto (si veda l’articolo di NT+ Fisco).

I decreti Agosto e Ristori-bis hanno previsto il differimento del termine di versamento del secondo acconto per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Mentre nulla è stato previsto per i soggetti che superano i limiti dimensionali degli Isa o che non hanno una partita Iva.

La proroga del Dl Agosto...

In particolare, l’articolo 98 del Dl Agosto 104/20 stabilisce che il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro.

Possono beneficiare del differimento anche i contribuenti che determinano il reddito applicando il regime forfettario o quello di vantaggio e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti (articoli 5, 115 e 116 del Tuir) con i requisiti Isa.

Tale proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

...e quella del Ristori-bis

Invece, l’articolo 6 del Dl Ristori-bis (149/20) differisce – sempre al 30 aprile 2021 – il secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap in scadenza al 30 novembre, eliminando il riferimento al calo del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020 per le imprese interessate dalle misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020, che ha determinato la chiusura o la limitazione delle attività nelle zone “rosse”, e per i ristoratori anche se ubicati nelle zone “arancioni”.

Tecnicamente la norma estende la proroga del termine di versamento del secondo acconto ai soggetti Isa, operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto Ristori-bis, con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “rosse” del territorio nazionale (caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto), indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi prevista dal comma 2, articolo 98, del Dl Agosto.

La stessa previsione si applica ai soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle zone “arancioni” del territorio (che sono caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto).

Le conseguenze del rinvio

Il differimento della seconda rata dell’acconto al prossimo anno, oltre ad avere un effetto finanziario immediato, consente anche di calcolare l’importo dovuto con il metodo previsionale “a posteriori”, quindi dopo aver determinato l’imposta dovuta per il 2020.

Al riguardo, si ricorda che il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 ha modificato le due rate dell’acconto per i soggetti Isa, forfettari, minimi e per coloro che partecipano a società trasparenti, stabilendole entrambe nella misura del 50% (anziché al 40% e 60%, come per gli altri contribuenti).

Inoltre, la cancellazione del primo acconto Irap attuata dal decreto Rilancio 34/20 obbliga a un ulteriore conteggio per determinare il secondo acconto, perché la prima rata teorica – in quanto non versata – è espressamente esclusa dal saldo Irap 2020.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 27/E/2020 che il conteggio della seconda rata di acconto può essere fatto applicando il minor valore tra il calcolo storico e quello previsionale.

In entrambe le ipotesi, per i soggetti Isa il primo acconto “figurativo” da sottrarre al saldo non può mai eccedere il 50% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020, calcolato – in linea generale – secondo il metodo storico. Sempreché quest’ultimo non sia superiore alla cifra effettiva da corrispondere.

IN SINTESI
1. Le regole
I soggetti Isa (anche forfettari, minimi e soci/associati dei soggetti trasparenti) possono differire al 30 aprile 2021 la seconda rata dell’acconto in scadenza al 30 novembre, senza il requisito del calo di fatturato/corrispettivi, se operano nei settori indicati negli allegati 1 e 2 al Dl Ristori-bis, e hanno domicilio fiscale o sede operativa in zona “rossa”. Per le attività di ristorazione vale anche in zona “arancio”.
2. L’importo
Con lo spostamento ad aprile 2021 il secondo acconto si può calcolare a posteriori, sempre considerando la circolare 27/E/2020 sul conteggio del primo acconto “figurativo”. Si avrà la certezza di versare l’importo esatto: il minore tra quelli dovuti con il metodo storico o con il previsionale.
3. L’esempio
Ipotizziamo un contribuente tenuto ad applicare gli Isa: l’Irap dovuta per il periodo d’imposta 2019 è di 10.000 euro; quella effettivamente dovuta per il 2020 è di 2.000.Non applicherà il metodo storico (che significa versare 5.000 euro), ma il previsionale calcolato sull’Irap dovuta per il 2020. In questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre all’imposta dovuta (2.000 euro) è pari a 1.000 euro (50% di 2.000), così come l’importo effettivo da versare ad aprile 2021.
La dichiarazione Irap 2021 avrà così un saldo pari a zero.

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