Adempimenti

Acconti Irpef e Irap: slalom per il rinvio senza calo di fatturato

Entro aprile 2021 i versamenti degli Isa e forfettari tra i codici Ateco al Dl 149/2020 in zona rossa

L’articolo 6 del Dl 149/2020 (Ristori-bis) prevede che, solo alcuni contribuenti soggetti agli Isa, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa e i ristoratori in zona arancione, possono beneficare del differimento del secondo acconto Ires ed Irap 2020 in scadenza il prossimo 30 novembre al 30 aprile 2021, senza dover fare i conti sulla diminuzione di fatturato.

I beneficiari dello slittamento sono quelli individuati fra i codici attività contenuti negli allegati 1 e 2 al decreto. Nell’allegato 1 sono ricompresi, fra gli altri, taxi, alberghi, tutto il settore della somministrazione (ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, catering, ma anche la ristorazione senza somministrazione), quello del turismo (alberghi, affittacamere, rifugi, ostelli), cinema e cultura, tempo libero e divertimenti (impianti sportivi, piscine, palestre, stadi, discoteche, sale giochi,) e tutto il mondo dello sport.

Nell’allegato 2, invece, ci sono molte attività del commercio al dettaglio, fra cui mobili e utensili per la casa, articoli di gioielleria ed orologi, oggetti d’arte e bomboniere, libri ed indumenti, arredamento e biancheria, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per uomo e donna, ma anche i dettaglianti del commercio ambulante (alimentare e non). Nell’elenco sono ricompresi gli istituti di bellezza, manicure e pedicure, ma non i parrucchieri.

Tutte queste attività riepilogate negli allegati 1 e 2 possono, senza far conteggi, differire la scadenza del secondo acconto solo se si trovano in zona rossa. Potranno beneficiare del differimento anche i contribuenti che dovessero passare nei prossimi giorni in zona rossa ma entro la scadenza del 30 novembre.

In questo contesto, per beneficiare della sospensione si parla (indifferentemente) di domicilio fiscale o sede operativa. Pertanto il contribuente di cui agli allegati 1 e 2 del decreto che ha domicilio fiscale in zona rossa, ma sede operativa in zona gialla (e quindi sta continuando a lavorare), potrà beneficiare del differimento.

Per i soli ristoratori, il decreto riserva il beneficio del differimento pure se ubicati in zona arancione. In questo caso, più precisamente, l’articolo 6 del Dl 49/2020 parla di soggetti «esercenti l’attività di gestione di ristoranti» (si veda quanto già anticipato sul Sole 24 Ore dell’11 novembre) senza che venga declinato lo (o gli) specifici codici attività interessati, la cui cosa (peraltro in assenza allo stato attuale di altri chiarimenti) certo non aiuta gli operatori del settore chiamati ad applicare la norma. Da quanto si ricava quindi, in questo caso, non vi è alcuna corrispondenza biunivoca fra attività chiuse per Covid e differimento della scadenza del 30 novembre, poiché vi sono tutta una serie di attività sospese in tutto il territorio nazionale, che non stazionando in zona rossa, non hanno diritto ad alcun slittamento di pagamento degli acconti. Di conseguenza la discoteca o la palestra ubicate in zona gialla saranno chiamate al versamento, a differenza da quella situata in zona rossa che invece beneficerà del differimento.

In questo contesto, davvero non si comprende perché, in relazione al secondo acconto imposte dirette ed Irap, il differimento non si applichi a tutti i soggetti sospesi per Covid in tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla zona di appartenenza. Tant’è che il successivo articolo 7 del Dl 149 /2020, che individua i soggetti che possono beneficiare della sospensione del versamento di Iva e ritenute alla fonte per il mese di novembre 2020, molto più equamente dispone che il differimento spetti anche a tutti i soggetti la cui attività è sospesa per Covid. Quindi, tanto per essere chiari, la sala giochi (contribuente Isa) situata in zona gialla o arancione, potrà avvalersi della possibilità di rinviare il pagamento di Iva e ritenute alla fonte (del prossimo 16 novembre), ma non potrà automaticamente fruire dello slittamento del secondo acconto imposte dirette e Irap. Per la sospensione anche del versamento del secondo acconto, dovrà controllare che sia verificata la diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (2019). Nel caso in cui anche tale parametro non risulti rispettato, non resta che ricorrere al calcolo con il metodo previsionale, che potrebbe anche azzerare l’importo dovuto.

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