Adempimenti

Acconti da ricalcolare con l’uscita dal consolidato

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di Pierpaolo Ceroli e Luisa Miletta

Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L’acconto dovuto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicata nel modello Cnm 2018. Per il primo esercizio in cui è valida l’opzione per il regime del consolidato fiscale, la determinazione dell’acconto dovuto dalla società o ente controllante è effettuato, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del Tuir, sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate.

La percentuale dell’acconto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, è determinata nella misura del 100 per cento. Come di consueto, il 40% dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:
■per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base al modello Cnm 2018. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
■per la seconda rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

In queste righe analizziamo il caso particolare in cui, negli esercizi successivi a quello di effettuazione dell’opzione, muti la compagine sociale e, in particolare vedremo cosa accade in ipotesi di accesso al regime altre società del gruppo e di uscita.

In caso di accesso si ritiene che, per le “nuove” società l’acconto debba essere versato dal soggetto consolidante applicando il metodo di calcolo (storico o previsionale) già utilizzato per le società originariamente facenti parte del consolidato.
Se viene adottato il metodo storico, occorre individuare un’imposta virtuale sulla base della somma algebrica dei relativi redditi dichiarati nel periodo precedente con quelli delle società consolidate.

In pratica, si calcola un’imposta “storica” virtuale del consolidato così allargato dall’entrata della nuova società (sulla quale commisurare l’acconto), sommando algebricamente i redditi (perdite) delle nuove società relativi al periodo d’imposta precedente, senza considerare le disposizioni che sarebbero state applicabili ove il consolidato fosse stato operante sin da tale esercizio, con il reddito complessivo del consolidato relativo al periodo d’imposta precedente, tenendo in questo caso conto delle norme del consolidato.

Nell’ipotesi di uscita di una società, facente parte del consolidato nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento, o nel caso in cui la fuoriuscita sia dovuta alla perdita di efficacia dell’opzione, se si ricorre al metodo storico, occorre rideterminare l’imposta “storica” su cui computare l’acconto; più precisamente, la fiscal unit dovrà ricalcolare la misura dell’anticipo escludendo i risultati delle controllate uscenti le quali, a loro volta, dovranno quantificare gli acconti dovuti sulla base del loro proprio singolo reddito, senza considerare, quindi, gli effetti compensativi derivanti dall’adesione al regime del consolidato.

Se la causa di interruzione della tassazione di gruppo interviene dopo il versamento dell’acconto, l’eventuale maggior importo dovuto dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data dell’evento, ferma restando la possibilità per la società controllante di attribuire alle società uscenti, in tutto o in parte, i versamenti eccedenti già effettuati a titolo di acconto Ires.

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