Acconti con il previsionale, scudo dalle sanzioni anche per cedolare secca, Ivie e Ivafe
La circola 9/E illustra la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e redditi diversi
Il paragrafo 3 della circolare 9/E/2020 illustra la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, e sulle provvigioni. Il periodo di sospensione, prima previsto dal 17 marzo al 31 marzo 2020, è stato “allungato” fino al 31 maggio 2020. Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Per l’agenzia delle Entrate, la sospensione opera al verificarsi di una triplice condizione riferita ai soggetti percipienti “sostituiti”.
In particolare, i beneficiari di tale misura (“i sostituiti”) non devono aver conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, di norma, nel 2019, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400mila euro; non devono aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e, infine, devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Il beneficio consiste nella possibilità di incassare i compensi di lavoro autonomo e i proventi dei redditi diversi, nonché le provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, senza subire le ritenute d’acconto, a condizione che la percezione di tali somme avvenga nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Le scadenze di giugno
Nel paragrafo 4 , la circolare 9/E illustra le novità sul calcolo degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive. I contribuenti che presumono una riduzione dell’imponibile fiscale ai fini Irpef, Ires e Irap, potranno calcolare e versare gli acconti per il 2020, usando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. La norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. La norma, oltre che alle imposte espressamente individuate, Irpef, Ires e Irap, si applica anche:
●all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
●alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
La rimessione nei termini
Nel paragrafo 5 è illustrata la norma (articolo 21, decreto – legge 23/2020) che dispone la rimessione in termine per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020. La mini – proroga di 4 giorni, dal 16 marzo al 20 marzo, si “allunga” fino al 16 aprile. Perciò, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza il 16 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.