Imposte

Acconto Irap del 30 novembre, controllo finale dalle esclusioni ai crediti

Eccedenze Ace non più utilizzabili dalle imprese individuali in contabilità ordinaria che dal 2022 non sono più soggetti Irap. In Friuli Venezia Giulia possibile sospendere la seconda rata

di Gianluca Dan

Il 30 novembre scade il termine per il versamento degli acconti per le imposte dirette, principalmente Irpef/Ires e Irap, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare mentre per gli altri si dovrà fare riferimento all’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

L’esclusione per imprese individuali e autonomi

Particolarità di quest’anno, già comunque testata a giugno per la prima rata dell’acconto, è l’esclusione dall’Irap per le imprese individuali e i lavoratori autonomi. La legge di Bilancio per il 2022 ha infatti disposto che dal periodo d’imposta 2022 l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del Dlgs 446/1997.

L’ultimo versamento Irap per le imprese individuali e i lavoratori autonomi è stato quello dell’eventuale saldo Irap 2021 e, con la presentazione del modello Irap 2022 in scadenza sempre al 30 novembre prossimo, terminerà la loro avventura Irap indipendentemente dalla presenza di un’autonoma organizzazione o meno.

Tutti gli altri soggetti devono versare l’acconto Irap secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 è dovuto:

• per le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro;

• per gli altri soggetti (ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche), nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.

L’acconto va versato in due rate:

• la prima rata, pari al 40%, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo. La prima rata non è dovuta se d’importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;

• la seconda rata, pari al residuo 60%, entro il 30 novembre 2022 ovvero per i soggetti diversi dalle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in caso di sottostima, l’applicazione delle relative sanzioni.

Per i soggetti Isa i versamenti in acconto sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.

Secondo acconto Irap in Friuli Venezia Giulia

In tale contesto si innesta la disciplina regionale che nel caso del Friuli Venezia Giulia ha previsto la possibilità di sospendere il pagamento della seconda rata di acconto Irap.

L’articolo 11 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 prevede che per i soggetti passivi Irap di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) , e) ed e bis), limitatamente ai soggetti che determinano la base imponibile in base all’ articolo 10 bis, comma 2, del decreto legislativo 446/1997 , relativamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 l’imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, può essere versata in sede di saldo.

I contribuenti che si avvalgono di questa facoltà, non procedono pertanto al versamento della seconda rata di acconto riferita al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 con la conseguenza che verseranno un saldo “maggiorato” nel 2023.

La stessa norma regionale prevede che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato a titolo di acconto.

Credito d’imposta da eccedenza Ace

Una fattispecie, forse non così frequente, ma ad oggi irrisolta riguarda il trattamento delle residue quote del credito Irap derivante dalla trasformazione delle eccedenze Ace convertite in credito d’imposta Irap. Tali eccedenze non potranno più essere utilizzate dalle imprese individuali in contabilità ordinaria che dal 2022 non sono più soggetti Irap.

Si ricorda che il rendimento nozionale Ace che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi o utilizzato in compensazione dell’Irap sotto forma di credito d’imposta applicando all’eccedenza la relativa aliquota Ires o Irpef. Il credito d’imposta va ripartito in cinque quote annuali di pari importo utilizzandolo in diminuzione dell’Irap.

La circolare 21/E/2015 delle Entrate considera la trasformazione in credito Irap irreversibile comportando, in mancanza di un chiarimento ufficiale, la perdita dei crediti Irap non fruiti dalle imprese individuali in contabilità ordinaria divenuti dal 2022 soggetti esclusi dall’imposta regionale sulle attività produttive.

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