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Acconto Iva, il calcolo considera le percentuali di compensazione nel regime speciale

Si avvicina la scadenza del 27 dicembre anche per le imprese agricole. Non interessato solo chi è in regime di esonero

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di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Entro il 27 dicembre, le imprese agricole, al pari degli altri contribuenti, sono obbligate al versamento dell’acconto Iva. Restano, invece, esclusi gli agricoltori che applicano il regime di esonero (comma 6 dell’articolo 34 del Dpr 633/1972).

Le regole generali

L’obbligo di versamento dell’acconto riguarda, in generale, tutti i contribuenti Iva, con eccezione di coloro i quali non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, e di coloro che non dispongono dei dati su cui si basa il calcolo (ad esempio, i contribuenti che si trovano nel primo anno di attività). Inoltre, l’acconto non è dovuto se l’ammontare non è superiore a 103,29 euro.

I metodi per la determinazione dell’acconto sono tre e non cambiano per le imprese agricole.

1) Metodo storico. Il primo è il metodo «storico» che consiste nel determinare l’acconto in misura pari all’88% dell’imposta versata per il mese di dicembre dell’anno precedente oppure, per i contribuenti trimestrali, pari all’88% dell’imposta versata a saldo nella dichiarazione dell’anno precedente.

2) Metodo previsionale. Il secondo è il metodo «previsionale» che consiste nel versare l’88% dell’imposta che si prevede di versare per il mese di dicembre o, per i contribuenti trimestrali, di quello che si prevede di versare a saldo nella dichiarazione.

3) Metdoto delle operazioni effettuate. Infine, è possibile avvalersi del metodo delle «operazioni effettuate» che consiste nell’effettuare una liquidazione straordinaria al 20 dicembre e versare il 100% dell’importo risultante a debito.

L’acconto per gli agricoltori

Con riferimento ai soggetti che operano in agricoltura, sono tre i casi che possono verificarsi.

Regime speciale. Il primo è quello degli agricoltori che applicano il regime speciale Iva (articolo 34 del Dpr 633/1972) e che quindi utilizzano le percentuali di compensazione. Per coloro che applicano questo regime, l’Iva ammessa in detrazione, che per la generalità dei contribuenti coincide con quella assolta sugli acquisti, è determinata nella misura derivante dall’applicazione di apposite percentuali di compensazione all’ammontare imponibile delle cessioni di beni. Ad esempio, la percentuale di compensazione dei suini è pari al 9,5% e quindi, chi applica il regime speciale, detrae un ammontare di Iva data dall’applicazione di questa percentuale ai corrispettivi di vendita, indipendentemente dall’Iva effettivamente assolta sugli acquisti. Il regime speciale incide sulle modalità di determinazione dell’imposta detraibile ma non sulle operazioni attive e, quindi, sugli adempimenti Iva, che restano obbligatori. Di conseguenza, entro il prossimo 27 dicembre, i produttori agricoli dovranno determinare e versare l’acconto Iva scegliendo il più conveniente tra metodo storico, previsionale o analitico.

Regime ordinario. Il secondo caso è quello degli agricoltori che non si avvalgono del regime speciale, ma che applicano il regime ordinario. È il caso degli agricoltori che non hanno i requisiti per applicare il regime speciale (perché, ad esempio, non effettuano cessioni di prodotti agricoli compresi nella tabella A, parte prima allegata al Dpr 633/1972) oppure perché, pur avendo i requisiti, non hanno convenienza ad accedervi (è il caso in cui l’iva detraibile in base alla percentuale di compensazione è più bassa rispetto a quella assolta sugli acquisti). La determinazione dell’acconto per gli agricoltori che operano in regime ordinario segue le stesse regole dei contribuenti che adottano il regime speciale.

Regime di esonero. Diverso, invece, è il caso degli agricoltori che applicano il regime di esonero disciplinato dal comma 6 dell’articolo 34 del Dpr 633/1972 i quali non versano alcun acconto. Si ricorda che il regime di esonero può essere applicato dalle imprese agricole con volume d’affari annuo non superiore a 7mila euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della Tabella A, allegata al decreto Iva. I produttori agricoli che applicano questo regime sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili quali l’emissione e la registrazione delle fatture, nonché la trasmissione della dichiarazione annuale Iva; di conseguenza, non essendo obbligati all’applicazione dell’Iva non sono nemmeno obbligati al versamento dell’acconto. L’unico adempimento previsto in capo a questi contribuenti consiste nel numerare e conservare le fatture ricevute.