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Acconto Iva, opzione convenienza per il calcolo nel regime ordinario e speciale

Valutazione tra metodo storico, previsionale e delle operazioni effettuate in vista della scadenza del 27 dicembre. Il termine non riguarda gli agricoltori in regime di esonero

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Martedì 27 dicembre scade il termine per procedere al versamento dell’acconto Iva; la scadenza interessa anche le imprese agricole, con la sola esclusione degli agricoltori che applicano il regime di esonero previsto dall’articolo 34, comma 6 del Dpr 633/1972.
L’obbligo di versamento dell’acconto riguarda, in generale, tutti i contribuenti Iva, con eccezione di coloro i quali non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, e di coloro che, trovandosi nel primo anno di attività, non dispongono dei dati su cui si basa il calcolo.

I metodi di calcolo

I metodi per la determinazione dell’acconto sono tre:

• «metodo storico» che consiste nel determinare l’acconto in misura pari all’88% dell’imposta versata per il mese di dicembre dell’anno precedente oppure, per i contribuenti trimestrali, pari all’88% dell’imposta versata a saldo nella dichiarazione dell’anno precedente;

• «metodo previsionale» che consiste nel versare l’88% dell’imposta che si prevede di versare per il mese di dicembre o, per i contribuenti trimestrali, di quello che si prevede di versare a saldo nella dichiarazione;

• «metodo delle operazioni effettuate» che consiste nell’effettuare una liquidazione straordinaria al 20 dicembre e versare il 100% dell’importo risultante a debito.

Regime speciale e regime ordinario

Anche le imprese agricole devono determinare l’acconto Iva avvalendosi di uno dei metodi prima indicati. In ambito Iva, gli agricoltori possono scegliere tra diversi regimi, in particolare: regime speciale e regime ordinario.

Nel caso di applicazione del regime speciale, l’Iva ammessa in detrazione è determinata nella misura derivante dall’applicazione di apposite percentuali di compensazione all’ammontare imponibile delle cessioni di beni. Ad esempio, la percentuale di compensazione dei suini, per l’anno 2022, è pari al 9,5% e quindi, chi applica il regime speciale, detrae un ammontare di Iva data dall’applicazione di questa percentuale ai corrispettivi di vendita, indipendentemente dall’Iva effettivamente assolta sugli acquisti. Il regime speciale incide sulle modalità di determinazione dell’imposta detraibile ma non sulle operazioni attive e, quindi, sugli adempimenti Iva, che restano obbligatori. Di conseguenza, entro il prossimo 27 dicembre, i produttori agricoli dovranno determinare e versare l’acconto Iva scegliendo il più conveniente tra metodo storico, previsionale o analitico.

Analoghe considerazioni valgono per gli agricoltori che non si avvalgono del regime speciale, ma che applicano il regime ordinario. Anche in questo caso la determinazione dell’acconto segue le stesse regole dei contribuenti che adottano il regime speciale.

L’esonero

Non sono, invece, interessati dal versamento dell’acconto Iva gli agricoltori che applicano il regime di esonero previsto dall’articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972. Si tratta di agricoltori che realizzano un volume d’affari annuo non superiore a 7mila euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A, allegata al decreto Iva.

I produttori agricoli che applicano questo regime sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili quali l’emissione e la registrazione delle fatture, nonché la trasmissione della dichiarazione annuale Iva. Di conseguenza, non essendo obbligati all’applicazione dell’Iva non sono nemmeno obbligati al versamento dell’acconto.