Imposte

Accordi sui premi di risultato con i sindacati territoriali

La risposta a interpello 171: legittima l’intesa in assenza di Rsa/Rsu e di contratti territoriali

di Enzo De Fusco

Il premio di risultato detassato al 10% può essere disciplinato anche in un contratto aziendale sottoscritto con le articolazioni territoriali dei sindacati comparativamente più rappresentativi, in luogo delle Rsa/Rsu. È questo il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con l’interpello 176/2021, che è in linea con i normali principi di diritto sindacale applicabili anche alla materia.

L’Agenzia ha fatto presente che nella circolare 28/2016 è stato precisato che l’espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi premiali «erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro». Nella circolare 5/2018 è stato chiarito che, in assenza di Rsa/Rsu, l’azienda avrebbe potuto comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore ovvero, in assenza, di un settore più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori.

L’interpello 176/2021 sostiene ora che, laddove non ci siano né le Rsa/Rsu aziendali né i contratti territoriali, non sussistono particolari motivi ostativi alla possibilità di applicare l’imposta del 10% sulle somme da erogare a titolo di premio di risultato o un sistema di welfare aziendale in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali dei sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

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