Diritto

Accordi di ristrutturazione estesi ai creditori non aderenti

Accordi a «efficacia estesa» per i soli casi di prosecuzione dell’attività aziendale

di Paolo Rinaldi

Per le negoziazioni in corso tra debitore e creditori, l’entrata in vigore (dal 25 agosto) del decreto legge 24 agosto 2021 n. 118 (si veda il Sole 24 Ore di ieri) offre numerose opzioni ora disponibili che consentono di approcciare la soluzione della crisi con nuovi strumenti ed affinamento di quelli esistenti.

Prescindendo dalla negoziazione assistita, per la quale occorrerà attendere l’entrata in vigore del decreto attuativo tra meno di un mese, le imprese attualmente interessate a processi di ristrutturazione possono optare per una versione decisamente ampliata e rinnovata degli accordi di ristrutturazione dei debiti, cosiddetti «a efficacia estesa».

Il nuovo testo dell’articolo 182-septies della legge fallimentare (introdotto dall’articolo 20 del decreto legge 118/2021) riflette infatti il ritaglio dal Codice della crisi delle disposizioni ivi contenute che estendono notevolmente l’ambito di applicazione degli accordi ad efficacia estesa: nella norma originaria essi erano utilizzabili pressoché esclusivamente nel caso in cui i creditori fossero rappresentati da intermediari finanziari.

Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, nella versione innovata dal decreto, prevedono che – nei soli casi di prosecuzione dell’attività aziendale, in via diretta o indiretta – gli effetti dell’accordo di ristrutturazione siano, appunto, estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Questa norma, che in precedenza era destinata ai soli creditori rappresentati da banche ed intermediari finanziari, oggi si può invece applicare anche ai fornitori e alle altre categorie di creditori (ad esempio gli enti pubblici). Ciò significa, ad esempio, che l’imprenditore in crisi potrà fare aderire i fornitori ad una determinata proposta – moratoria e/o stralcio e/o attribuzione di strumenti finanziari partecipativi – anche se non tutti sono d’accordo. Sarà sufficiente che i fornitori aderenti siano almeno pari al 75 per cento del totale della categoria, e che sia prevista per essi una soddisfazione in misura non inferiore rispetto a quella derivante dalle alternative concretamente praticabili. I fornitori non aderenti – purché informati, invitati a negoziare e dotati del necessario info package – subiranno gli effetti dell’accordo ancorché dissenzienti.

Nei casi di continuità aziendale si potranno quindi trasformare gli accordi di ristrutturazione in veri e propri concordati semplificati ma «a maggioranza rafforzata»: invece del 50 per cento più uno dei creditori, qui si avrà il 75 per cento, ma senza la necessità di depositare alcun concordato (senza effetti protettivi e impatto sulla supply chain e sugli affidamenti), senza il controllo del tribunale e del commissario giudiziale. Tutto si reggerà sulla negoziazione tra debitore e creditori e sulla relazione dell’attestatore, mentre il tribunale interverrà solo in sede di omologazione.

Un’opzione decisamente interessante, che si applica già agli accordi di ristrutturazione attualmente in corso di negoziazione e potrà certamente consentire notevoli risparmi finanziari ai debitori: sino ad oggi, infatti, ogni volta che un creditore non bancario non aderiva agli accordi, doveva essere pagato per intero nei 120 giorni dalla scadenza del credito ovvero dalla omologazione. Ora, se il 75% dei creditori della sua categoria saranno d’accordo, questi pagamenti potranno essere evitati, estendendo ai dissenzienti il trattamento previsto per gli aderenti.

Nel caso di accordi liquidatori con creditori anche non bancari permane invece il precedente meccanismo di gestione dei creditori estranei e non aderenti previsto dall’articolo 182-bis della legge fallimentare, che richiede maggiori risorse finanziarie a parità di proposta.

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