Controlli e liti

Accordi di separazione, nessuna plusvalenza sui trasferimenti tra ex coniugi

Ctr Lazio: cessioni non tassate se rientrano nella «negoziazione globale» dei rapporti

di Dario Aquaro

Se rientra nella negoziazione complessiva dei rapporti tra i coniugi che si separano, la plusvalenza generata dalla vendita di beni mobiliari o immobiliari all’ex coniuge resta esente da tassazione. Naturalmente, purché non sussista una comprovata finalità elusiva.
Lo hanno affermato, con la sentenza 4260/7 del 26 settembre 2021, i giudici della Ctr Lazio, riprendendo anche le conclusioni di una recente pronuncia della Commissione tributaria lombarda.

Nel caso all’esame della Ctr Lazio, la plusvalenza si sarebbe riferita alle partecipazioni societarie che un contribuente aveva ceduto all’ex moglie, in esecuzione degli accordi contenuti nella sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Ed era stata contestata dalle Entrate, secondo cui avrebbe trovato applicazione l’articolo 67, comma 1, lettera c, del Tuir: «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate».

Il contribuente aveva invece impugnato l’avviso citando, tra l’altro, l’articolo 19 della legge 74/1987, che stabilisce l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Ma anche la Ctp di Roma aveva avallato la lettura delle Entrate, sostenendo che la sentenza di divorzio fosse stata «mera occasione» per il trasferimento delle quote delle due società, il quale non era «affatto legato all’esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di divorzio». E questo perché, «sebbene inserito nella sentenza di divorzio, ben avrebbe potuto costituire oggetto di un autonomo negozio giuridico, trattandosi di trasferimento a titolo oneroso che appare chiaramente riconducibile allo schema tipico della compravendita».

A sostegno di questa tesi la Commissione provinciale aveva citato alcune sentenze della Cassazione (2347/2001 e 15231/2001) secondo le quali, per riconoscere l’esenzione fiscale ex articolo 19 della legge 74/87, bisogna distinguere tra il trasferimento realizzato «in esecuzione della sentenza di divorzio» e l’«atto di disposizione patrimoniale solo occasionalmente generato dalla separazione o dallo scioglimento del vincolo matrimoniale tra i coniugi».

La Ctr Lazio evidenzia però che quest’ultima tesi è figlia di un indirizzo giurisprudenziale ormai superato («che aveva recepito l’ormai remota distinzione tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione»). A dimostrarlo, c’è una più recente pronuncia della Suprema corte (sentenza 3110/2016) «peraltro emessa in relazione ad una fattispecie che aveva ad oggetto proprio la cessione, fra i due ex coniugi, di quote immobiliari avvenuta – come nella specie – dietro pagamento di corrispettivo».

In sostanza – come afferma la Ctr romana – la sentenza 3110/2016 (richiamata anche dalla Ctp) «prende dunque atto che è stata da tempo sottoposta ad una serrata critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti e accordi stipulati “in occasione della separazione”». E che l’esenzione ex articolo 19 della legge 74/87 compete invece per tutti gli accordi di separazione che rientrino nel concetto di “negoziazione globale”: quelli, cioè, che anche prevedendo trasferimenti mobiliari o immobiliari, «siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale». Salvo che l’Agenzia contesti o provi la finalità elusiva di tali atti.

I giudici della Ctr Lazio, accogliendo quindi il ricorso del contribuente, ricordano infine che gli stessi principi sono stati già ripresi anche dalla giurisprudenza tributaria: in particolare, con la sentenza 98/2021 dell’11 gennaio scorso della Ctr Lombardia, che ha deciso una controversia identica, «escludendo la tassabilità della plusvalenza generata da una vendita a favore dell’ex coniuge di una partecipazione societaria».

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