Diritto

Accordo sui debiti fiscali anche dopo l’ impugnazione

L’intesa chiusa a Milano. Superato l’appello da parte delle Entrate

di Giovanni Negri

Spazio anche in appello e dopo impugnazione dell’agenzia delle Entrate alla ristrutturazione del debito fiscale. È stata infatti conclusa un’intesa fra l’agenzia delle Entrate e Waste Italia spa (assistita per i profili di diritto tributario da Giulio Andreani di PwC). Si tratta di un accordo innovativo, visto che, per la prima volta da quando è stata introdotta nell’ordinamento nel 2005, la transazione fiscale è stata approvata dall’agenzia delle Entrate (che in questo caso si è espressa a diversi livelli attraverso la direzione provinciale di Milano I, la direzione regionale della Lombardia e la direzione centrale, con l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato) nel contesto di una causa generata dall’impugnazione della stessa Agenzia contro l’omologazione del concordato preventivo precedentemente disposta dal Tribunale di Milano.

L’istituto della transazione fiscale, recentemente modificato proprio per renderne più agevole la conclusione anche a fronte di inerzie reiterate da parte del Fisco, a condizione che la soluzione cristallizzata nella transazione sia preferibile alla liquidazione, punta a consentire alle imprese in crisi di ridurre il livello di indebitamento verso l’Erario, risanando la loro situazione finanziaria. Si realizza di fatto, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure di un concordato preventivo, attraverso la sottoscrizione di un accordo con l’agenzia delle Entrate, in caso di ristrutturazione oppure con il voto favorevole dell’amministrazione finanziaria in caso di concordato.

In entrambi i contesti, tuttavia, l’adesione dell’agenzia delle Entrate esclude l’emersione di un contrasto con l’impresa contribuente. Nel caso in questione, invece, l’agenzia delle Entrate aveva presentato reclamo contro l’omologazione del concordato preventivo, perché dagli atti della procedura era emersa la possibilità che in caso di fallimento i crediti erariali sarebbero potuti essere soddisfatti in misura più elevata, e, a seguito di tale reclamo, era stata avviata, davanti alla Corte di appello di Milano una causa, nel corso della quale la società ha proposto all’amministrazione fiscale un patto para-concordatario, elevando la misura di soddisfacimento dei crediti erariali al 30 per cento. L’accoglimento di questa proposta, dopo la valutazione dell’amministrazione e dell’Avvocatura dello Stato, ha di conseguenza condotto alla definizione della vicenda.

Emerge così che il criterio principale di valutazione delle proposte di transazione fiscale è quello della convenienza rispetto alle alternative possibili e quindi alla liquidazione; convenienza che può essere interpretata come applicazione del principio costituzionale di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, questo principio trova applicazione anche al di fuori del rigido contesto di attuazione della transazione fiscale.

L’accordo sottoscritto ha un ulteriore elemento rilevante perché, con la sua conclusione, oltre a essere stati falcidiati del 70% i debiti fiscali derivanti da omessi versamenti, dilazionando il pagamento del residuo 30% in otto anni, sono stati direttamente definiti anche i debiti sub judice, cioè i debiti discendenti da atti impositivi impugnati dalla società, il che lo rende innovativo anche in relazione a questa forma di definizione del contenzioso tributario, il cui utilizzo non era fino a oggi del tutto consolidato.

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