Adempimenti

Ace al 15%, dal 20 novembre comunicazioni per il tax credit

Possibile una richiesta distinta all’agenzia delle Entrate per ogni aumento di capitale

di Luca Gaiani

Al via dal 20 novembre la comunicazione per trasformare in credito di imposta la super-Ace 2021 del decreto Sostegni bis. Con un provvedimento diffuso il 17 settembre, l’agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le specifiche tecniche con cui comunicare la deduzione Ace del 15%, derivante da incrementi patrimoniali del 2021, che si intende convertire in credito.

Il Dl 73/2021 ha previsto che l’incremento patrimoniale rilevante per l’Ace effettuato nel corso dell’esercizio 2021 usufruisce, nel limite di 5 milioni di euro, di un coefficiente del 15% in luogo di quello ordinario dell’1,3% (percentuale che continua ad applicarsi agli incrementi fino al 31 dicembre 2020 e a quelli 2021 che superano la soglia).

La super-Ace può essere fruita ordinariamente come deduzione dall’imponibile nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2022 oppure mediante trasformazione in credito di imposta sulla base dell’aliquota corrente del contribuente (Irpef o Ires).

La trasformazione in credito può essere effettuata già in corso d’anno al verificarsi dell’incremento patrimoniale rilevante e dunque dell’accantonamento a riserva dell’utile 2020 o del conferimento in denaro da parte del socio. I conferimenti, per quest’anno, si quantificano nel loro intero ammontare a prescindere dalla data di effettuazione.

Per poter usufruire del credito di imposta, il contribuente deve trasmettere alle Entrate una comunicazione telematica il cui modello è stato approvato dal provvedimento dell’Agenzia. La comunicazione può essere presentata anche a più riprese in presenza di successivi aumenti di capitale.

Il provvedimento ha previsto che il canale telematico di invio sarà aperto sabato 20 novembre 2021 e rimarrà in essere sino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al 2021 (30 novembre 2022).

Il modello chiede innanzitutto di indicare l’importo della base Ace formatasi nel 2021, senza però distinguere i singoli elementi (positivi e negativi) che la costituiscono. Resta dunque aperto l’interrogativo circa l’imputazione delle poste decrementative della base Ace, cioè delle distribuzioni di riserve e delle riduzioni e sterilizzazioni antielusive. In particolare, non è chiaro se questi importi vadano portati prioritariamente a riduzione degli incrementi 2021 entro il limite dei 5 milioni (che scontano il 15%) oppure della base Ace pregressa (quella formatasi dal 2011 al 2020) o ancora, e in che quota, dell’incremento 2021 eccedente i 5 milioni. Nel modello si evidenzia poi la deduzione spettante (pari al 15% della nuova base Ace, quest’ultima entro il tetto di 5 milioni) e il credito di imposta corrispondente.

Entro 30 giorni dalla presentazione del modello, l’Agenzia comunica al richiedente il riconoscimento del credito, ovvero il diniego. Se il tax credit supera 150mila euro occorre anche l’espletamento dei controlli antimafia. Il contribuente a questo punto potrà compensare il credito in F24 (senza limiti di importo) oppure richiederlo a rimborso oppure ancora cederlo con modalità pure disciplinate dal provvedimento delle Entrate.

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