Imposte

Ace, joint venture escluse dai vincoli antielusivi

I limiti per i gruppi societari non riguardano i casi di controllo congiunto

di Luca Gaiani

Non si applicano le sterilizzazioni antielusive ai fini dell’Ace per le società partecipate pariteticamente da due distinti gruppi di imprese. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica 1/2022. Per la disciplina Ace, il concetto di controllo che fa scattare le disposizioni antielusive è quello dell’articolo 2359 del Codice civile e non si estende ai casi di joint venture o comunque di possesso congiunto.

La consulenza giuridica 1/2022 risponde ad una richiesta riguardante l’ambito soggettivo dell’articolo 10 del Dm 3 agosto 2017, attuativo delle disposizioni in materia di Ace (articolo 1 del Dl 201/2011). La norma, che prevede una serie di riduzioni e sterilizzazioni della base dell’agevolazione in presenza di apporti finanziari ad altre società del gruppo, definisce queste ultime con un richiamo all’articolo 2359 del codice civile. Con la richiesta di consulenza, si sottopone alle Entrate il quesito se rientrino in tale perimetro le società per le quali sussiste un cosiddetto «controllo congiunto» cioè che sono partecipate pariteticamente (50%/50%) da due distinti gruppi di imprese.

L’Agenzia risponde negativamente sottolineando che la norma antielusiva prevista per l’Ace non trova in questi casi applicazione, salvo nel caso in cui, in capo ad uno solo dei due partecipanti, sussista un ulteriore requisito di controllo di fatto o contrattuale.

Conseguentemente, i rapporti (versamenti in conto capitale, finanziamenti, acquisti di aziende o di partecipazioni di controllo) intrattenuti tra la società joint venture e i due soci paritetici non faranno scattare alcuna delle riduzioni o sterilizzazioni della base Ace.

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