Imposte

Ace, oltre i 5 milioni vale il ragguaglio ad anno

La ricapitalizzazione nei limiti della Super Ace hanno valore invece dal primo giorno dell’esercizio

di Luca Gaiani

Resta il ragguaglio temporale per i conferimenti dei soci nel calcolo dell’Ace ordinaria 2021.

L’agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2022, ha chiarito che la disposizione del decreto Sostegni bis che stabilisce la decorrenza dal primo giorno dell’esercizio degli incrementi patrimoniali 2021 riguarda solo la super-Ace e non si estende alle ricapitalizzazioni che eccedono la soglia di cinque milioni.

L’articolo 19 del Dl 73/2021, che disciplina la maggiorazione del coefficiente Ace dall’1,3% al 15% per gli incrementi di patrimonio netto realizzati nel 2021, stabilisce, nel comma 2, secondo periodo, che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno dell’esercizio.

Questa regola speciale deroga cioè al cosiddetto ragguaglio temporale degli incrementi patrimoniali, che la disciplina ordinaria dell’Ace prevede per gli apporti dei soci in denaro, dato che gli accantonamenti di utili a riserva si considerano invece, da sempre, effettuati figurativamente nel primo giorno dell’esercizio.

Per aumenti di capitale, versamenti in conto capitale e rinunce a crediti dei soci, la quantificazione (nel solo esercizio di effettuazione) per la base Ace si effettua moltiplicando l’importo versato per il numero di giorni che mancano alla fine dell’esercizio e dividendo il risultato per 365.

La disposizione sul mancato ragguaglio degli incrementi 2021, pur essendo inserita nell’ambito delle disposizioni sulla super-Ace, non fa espresso riferimento al calcolo della maggiorazione 15%, a differenza di quanto si legge nel terzo periodo del medesimo comma, che prevede una deroga al limite del patrimonio netto esplicitamente limitata all’applicazione del solo comma 2 (super-Ace).

Sulla base di una interpretazione letterale, basata anche sul confronto tra i due diversi periodi del comma 2, si poteva ritenere che la deroga al ragguaglio temporale riguardasse la disciplina dell’agevolazione nel suo complesso e che dunque, al fine di incentivare le ricapitalizzazioni del 2021, tutti gli apporti di quest’ultimo esercizio venissero temporalmente retrodatati al primo giorno, sia per l’importo entro soglia di cinque milioni(super-Ace) sia per l’eventuale eccedenza (Ace ordinaria).

Le Entrate non hanno condiviso questa impostazione. Nella risposta a Telefisco, si afferma infatti che l’assenza di ragguaglio temporale ai fini del calcolo dell’agevolazione si riferisce esclusivamente alla super-Ace. Quindi, nel calcolo dell’agevolazione ordinaria in presenza di conferimenti che eccedono il tetto di cinque milioni, si considerano valide le regole ordinarie, compreso il ragguaglio temporale dei conferimenti alla data del versamento degli stessi. A maggior ragione, aggiungiamo, anche il limite del patrimonio netto del bilancio al 31 dicembre 2021, previsto dall’articolo 11 del Dm di attuazione e derogato dal medesimo comma 2 dell’articolo 19 del decreto Sostegni bis, deve ritenersi ancora applicabile per le eccedenze di incrementi patrimoniali del 2021 rispetto alla soglia di cinque milioni, che rilevano solo per il calcolo dell’Ace ordinaria.

Sempre con riguardo ad aspetti temporali dell’Ace, un ulteriore, importante chiarimento riguarda le società neocostituite o, più in generale, quelle il cui periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020 è di durata superiore o inferiore a 12 mesi. In questi casi il coefficiente del 15% (come in genere avviene per l’Ace ordinaria), essendo commisurato a un anno solare, dovrà essere ragguagliato alla diversa durata del periodo di imposta.

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