Imposte

Ace ordinaria e Super Ace: doppia via nel modello Redditi

I dati delle due agevolazioni vanno indicati nel quadro RS in maniera separata. Per l’aiuto innovativo si deve contare l’eventuale quota di riserva da rivalutazione

di Paolo Meneghetti

Il modello Ace relativo al 2021 si sdoppia, com’era prevedibile: i dati dell’Ace innovativa (o Super Ace) e dell’Ace ordinaria andranno esposti in maniera separata, rispettivamente nei righi 112A e 113 del quadro RS. Le istruzioni e il modello stesso permettono però di risolvere alcune questioni incerte.

Gli incrementi del 2021

Oltre alle due componenti da riportare nella colonna 1 del rigo 112A (utile 2020 imputato a riserva nel 2021 e conferimenti in denaro del 2021 non ragguagliati ad anno), occorre tener conto della quota di eventuale riserva da rivalutazione. La quale deve intendersi trasformata da riserva “valutativa” – non rilevante ai fini Ace – a riserva “realizzata” e come tale rilevante ai fini della agevolazione.

In base all’interpello 889 del 2021, è ormai assodato che questa trasformazione avviene anno dopo anno per effetto della quota di ammortamento del bene rivalutato; e che, per la quota del periodo d’imposta 2021, la trasformazione genera un incremento Super Ace, come confermato a Telefisco 2022. Il chiarimento delle Entrate assume valenza generale e quindi l’incremento della base Super Ace avviene per tutte le rivalutazioni eseguite sia nel 2020 (meramente civilistica o fiscale con affrancamento o meno del saldo attivo), sia in anni precedenti, purché si tratti di rivalutazioni eseguite dopo il 2010.

Circa la modalità concreta di calcolo della quota di ammortamento che permette di rendere agevolabile la riserva, si ritiene che il procedimento debba partire dalla stessa quota di ammortamento calcolata sul valore globale del bene rivalutato (quindi calcolata non solo sul maggior valore rivalutato, bensì sul nuovo costo lordo iscritto nell’attivo patrimoniale), da ridurre poi in considerazione della fiscalità sostitutiva o fiscalità differita che ha diminuito il saldo attivo stesso. Se prendiamo, ad esempio, il saldo attivo di una rivalutazione solo civilistica eseguita nell’esercizio 2020, pari a 100, e iscritto nel netto patrimoniale per 72,1 (esclusi 27,9 di fiscalità differita passiva), la quota d’ammortamento (come sopra calcolata) moltiplicata x 72,1% darà il dato della riserva che diviene realizzata.

Si ritiene che l’incremento Super Ace vada iscritto in colonna 1 già al netto delle riduzioni per incremento titoli e valori mobiliari diversi da partecipazioni, posto che nella colonna 3 andranno invece inserite le riduzioni in conseguenza delle norma antiabuso ex articolo 10 del Dm 3 agosto 2017 che non comprendono l’incremento dei titoli. Sul punto, è logico ritenere che il solo incremento generato nel 2021 vada imputato a riduzione dell’incremento Super Ace, mentre la quota di incremento 2010/2020 vada a ridurre l’incremento Ace nel rigo 113 (si veda l’articolo di NT+ Fisco).

L'ESEMPIO

Le riduzione del 2021

Sia la colonna 2 (riduzione per attribuzione ai soci), sia la colonna 3 (riduzioni per operazioni antiabuso), sono citate nelle istruzioni con la specificazione «per il 2021». Si ritiene che tale dizione significhi che solo le operazioni eseguite nel 2021 sono da considerare ai fini Super Ace. O meglio: sono da considerare prioritariamente ai fini Super Ace anche se riferite a poste di anni precedenti, come potrebbe essere il caso dell’attribuzione ai soci di riserve generate ante 2021 (in questo senso, del resto, si veda la risposta delle Entrate a Telefisco: «Riduzioni e sterilizzazioni applicabili nel periodo di imposta 2021»).

Detto ciò, il riferimento al 2021 dovrebbe però avere un ulteriore significato e cioè escludere dalla base di calcolo Super Ace le riduzioni derivanti da operazioni ante 2021, anche se eccedenti la base incrementativa dell’Ace ordinaria. Su questo punto, non raro nella prassi operativa, una conferma esplicita dell’Agenzia sarebbe auspicabile.

Il credito d’imposta Super Ace

L’indicazione dell’eventuale scelta di trasformare la deduzione Super Ace in credito d’imposta va scissa in varie colonne, dovendosi segnalare anzitutto il «credito potenziale», che in genere corrisponde a quello che compare nell’istanza (tranne se dopo aver presentato l’istanza sia stata deliberata una distribuzione ai soci, poiché in tal caso il credito potenziale va esposto al netto di tale distribuzione ed è quindi diverso da quello richiesto).

Nella colonna 7 va indicato il credito spettante che invece deriva dalla risposta positiva ottenuta dalle Entrate (risposta da considerare, si ritiene, se pervenuta entro la data di invio della dichiarazione), fermo restando che se il riconoscimento è pervenuto nel 2022, l’intero credito d’imposta può essere utilizzato solo a far data da tale ultimo riconoscimento.

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