Ace penalizzata dai valori mobiliari
Dichiarazioni 2016 ancora con il dubbio Ace. Il decreto 3 agosto 2017 sull’agevolazione Ace era attesa da mesi, per effettuare correttamente il calcolo delle imposte dirette a carico di società di capitali, soci di società di persone ed imprese individuali. Vi sono però alcuni aspetti che necessitano ancora chiarimenti, come ad esempio l’esatto perimetro dei «titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni».
La norma (comma 6-bis, articolo 1, Dl 201/2011) è stata introdotta dalla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016, articolo 1, comma 551) e si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015 (e quindi dalla dichiarazione il cui invio scade il 31 ottobre).
La penalizzazione «si propone di escludere il riconoscimento dell’agevolazione in presenza di investimenti non produttivi» (Assonime, circolare 17/2017) e funziona in maniera piuttosto semplice: se nel bilancio dell’esercizio di cui si sta calcolando l’Ace è presente un ammontare di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni eccedente l’importo dei medesimi strumenti finanziari presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, tale eccedenza neutralizza un pari ammontare di incremento di capitale proprio potenzialmente agevolabile.
L’articolo 5 del decreto del 3 agosto 2017 ha previsto che:
• per banche e assicurazioni (vale a dire i soggetti esclusi dalla penalizzazione), si intendono i soggetti che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell’ATecofin 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie che sono soggette al calcolo limitativo;
• per titoli e valori mobiliari deve farsi riferimento alla nozione recata dall’articolo 1, comma 1-bis, Dlgs 58/1998 (Tuf), includendo altresì le quote di Oicr.
Inoltre, la relazione illustrativa ha chiarito che:
• per holding non finanziarie si intendono le holding il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in imprese diverse da que lle finanziarie;
• gli incrementi di titoli rilevanti devono essere misurati «anche per ragioni di semplificazione» così come emergono dal bilancio di esercizio, dando rilievo anche a fenomeni valutativi;
• la penalizzazione non può essere oggetto di disapplicazione, mediante la presentazione all’agenzia delle Entrate di interpello probatorio (circolare 8/E/2017).
Il chiarimento più atteso era quello del perimetro oggettivo della disposizione. Va subito rilevato che il rinvio all’articolo 1, comma 1-bis, del Tuf non sembra immune da censure, in quanto la norma richiamata contiene una definizione generale (ossia le «categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali») ed una elencazione riportata a mero titolo esemplificativo. Va, peraltro, considerato che gli strumenti finanziari costituiscono una realtà estremamente dinamica, per cui difficilmente si poteva individuare un “numero chiuso” di elementi. Ad ogni modo, dall’incrocio tra le diverse disposizioni, sembrano esclusi dal perimetro applicativo:
• le azioni, le quote societarie e tutto ciò che può essere definito “partecipazione” (nonostante le azioni e i titoli similari siano compresi nell’articolo 1-bis, ma prevale il comma 6-bis dell’articolo 1 del Dl 201/2011);
• i depositi bancari (anche se vincolati) e i conti correnti;
• i pronti contro termine e gli acquisti operati per fini strettamente funzionali ad assicurare la compensazione e la conclusione dei contratti stipulati sui mercati regolamentati di titoli ;
• le forme di finanziamento infragruppo operate mediante l’acquisto di titoli emessi da soggetti del gruppo stesso;
• le polizze assicurative.
Circa queste ultime (ordinariamente non negoziabili sul mercato dei capitali), dovrebbe ritenersi superate la tesi citata da Assonime (circolare 17/2017), secondo la quale si sarebbe dovuto distinguere tra polizze a contenuto prevalentemente finanziario (united linked) e altre; l’esclusione dovrebbe, quindi, essere generalizzata. Ad ogni modo un approfondimento a parte delle Entrate,risulterebbe opportuno.