Controlli e liti

Acquiescenza meno conveniente della lite

La possibilità vale per gli atti non impugnati al 1° gennaio e quelli notificati fino a marzo 2023

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

In alternativa all’adesione agevolata, il Ddl di Bilancio consente al contribuente di ottenere benefici analoghi attraverso l’acquiescenza agli accertamenti. In questo caso varia l’orizzonte temporale, poiché si tratta degli atti non impugnati e impugnabili al 1° gennaio 2023 e di quelli che verranno notificati fino al 31 marzo 2023. Nel caso degli accertamenti con adesione agevolati, invece, le agevolazioni si applicheranno anche ad atti impositivi che verranno notificati a distanza di tempo (anche tra qualche anno), purché derivanti da Pvc o da inviti al contraddittorio trasmessi al contribuente entro la fine del prossimo mese di marzo. Ne deriva che in queste ipotesi sarà ancora ammissibile, in futuro, l’accertamento con adesione ma non l’acquiescenza.

Il vantaggio di entrambe le definizioni agevolate (accertamento con adesione e acquiescenza) consiste nell’applicazione della sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale (adesione) ovvero dell’importo irrogato (acquiescenza). L’acquiescenza si perfeziona con il versamento della prima rata o dell’intero ammontare entro il termine per fare ricorso.

Stesse regole anche per gli atti di recupero dei crediti d’imposta ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati fino al 31 marzo 2023, pur trattandosi di atti per i quali l’Amministrazione finanziaria non ha mai riconosciuto l’applicabilità delle riduzioni delle sanzioni in sede di accertamento con adesione o di acquiescenza. Forse è un primo segnale verso il recepimento dell’orientamento di Cassazione favorevole all’inquadramento degli atti di recupero all’interno degli atti di accertamento (sentenza 11325/2022 e si veda anche il principio di interpretazione n. 4 del Modulo accertamento e riscossione del Sole 24 Ore).

Va tuttavia evidenziato che se si è ricevuto l’atto di accertamento o l’avviso di recupero entro il 31 dicembre prossimo, la proposizione del ricorso rappresenta, in linea di principio, l’alternativa più conveniente tra le varie sanatorie previste dal Ddl di Bilancio.

Vale infatti segnalare che, in virtù della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, la sanatoria opera con il pagamento, nella peggiore delle ipotesi, dell’intera differenza di imposta, senza alcuna maggiorazione. Qualora il ricorso sia stato anche iscritto alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, al 1° gennaio 2023, l’imposta da versare diventa invece il 90% dell’accertato.

In pratica, quindi, in presenza di un atto per i quali ancora pendano i termini per ricorrere, le alternative ipotizzabili risultano le seguenti: a) l’accertamento con adesione, con pagamento della sanzione ridotta di un diciottesimo del minimo, oltre imposta e interessi; b) l’acquiescenza, con pagamento della sanzione ridotta di un diciottesimo dell’irrogato, oltre imposta e interessi; c) la mera proposizione del ricorso, con pagamento della sola maggiore imposta, dovuta per intero; d) la proposizione del ricorso con immediata costituzione in giudizio, con pagamento del 90% della maggiore imposta.

Non dovrebbe rilevare, a tali fini, l’eventualità che si tratti di atto reclamabile in quanto di valore non superiore a 50mila euro. La costituzione in giudizio, in questa ipotesi, avviene entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza di 90 giorni dalla proposizione del ricorso. Nulla vieta però che il contribuente si costituisca prima di tale scadenza, in modo da approfittare dei vantaggi della futura sanatoria, versando ovviamente il contributo unificato. La costituzione anticipata non è infatti vietata e determina la sola temporanea improcedibilità del ricorso. Si ritiene pertanto che anche in tale eventualità la sanatoria si perfezioni con il pagamento del 90% della maggiore imposta.

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