Imposte

Acquisti di auto con Iva ridotta, meno rigidità sui requisiti

Aliquota light su veicoli per soggetti con ridotte capacità motorie anche senza i requisiti della 104/1992

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Aliquota Iva ridotta per l’acquisto di autoveicoli adattati a disabili con ridotte capacità motorie anche in mancanza delle condizioni previste dalla legge 104/1992. È quanto si legge nella risposta a interpello 79/2020 dell’agenzia delle Entrate del 27 febbraio.

Il quesito riguarda un soggetto disabile in possesso di verbale di accertamento della commissione medica presso l’Inps, la quale gli ha riconosciuto l’invalidità civile in quanto persona affetta da handicap psichico e mentale di gravità tale da avere diritto all’indennità di accompagnamento. Tale soggetto, tuttavia, non integrerebbe i requisiti per l’applicazione della legge 104/1992 in quanto, pur essendo riconosciuto l’handicap grave (in base all’articolo 3, comma 3, della stessa legge), non avrebbe capacità motorie ridotte.

Tanto osservato, si chiede di sapere se sia possibile fruire dell’aliquota Iva ridotta per l’acquisto di autoveicoli all’articolo 30, comma 7, della legge 388/2000, a prescindere dalle capacità motorie del disabile.

La risposta dell’Amministrazione è positiva e si fonda sulla portata applicativa ampia della disposizione agevolativa in esame. Lo sconto Iva, inizialmente dedicato solo ai disabili muniti di patente speciale, è stato successivamente ampliato a tutti i soggetti individuati dall’articolo 3 della legge 104/1992 con ridotte /impedite capacità motorie permanenti ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. Successivamente, il citato articolo 30, comma 7 ha ulteriormente ampliato la platea dei destinatari, inserendovi i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da avere diritto all’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (a prescindere dall’adattamento del veicolo).

La stessa flessibilità si riscontra nell’interpretazione dell’agenzia delle Entrate, che in più documenti di prassi ha individuato la documentazione necessaria e i requisiti per applicare il beneficio fiscale. In linea generale, condizioni sufficienti per godere dell’aliquota Iva ridotta sono
•la produzione del verbale di accertamento in base alla legge 104/1992 (ove risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità ai sensi dell’articolo 3 della citata legge) e
•la presentazione del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile (si veda la circolare 46/E del 2001).

Queste indicazioni, come riconosciuto dalla stessa amministrazione finanziaria (circolare 21/E/2010), non sono però tassative. Per i disabili fisici, infatti, l’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica prevista dalla legge 104/1992 può essere sostituito dai verbali di accertamento dell’invalidità emessi da altre commissioni mediche pubbliche, dai quali risultino le gravi/ridotte capacità di deambulazione. Parimenti, per i disabili psichici lo stato di handicap grave in base all’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 può essere validamente attestato dalla commissione medica preposta all’accertamento dell’invalidità civile, purché si evidenzi esplicitamente la gravità della patologia e la natura psichica/mentale della stessa.

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