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Addio al forfettario per chi fattura in prevalenza all’ex datore di lavoro

Scatta la causa ostativa che obbliga alla fuoriuscita dal regime di tassazione agevolato

di Paolo Meneghetti

La domanda

Un contribuente forfettario dal 2021, ma titolare di partita Iva da diversi anni, fatturerà nel corrente anno le proprie competenze al datore di lavoro che lo ha avuto alle dipendenze nel 2021 in quanto in tale anno anno coesisteva la propria attività professionale con quella del lavoro dipendente. Fermo restando che il limite dei 30mila euro non è stato superato, vige il limite della prevalenza per le operazioni eseguite nel 2022 nei confronti dell’ex datore di lavoro? Secondo me non deve essere rispettato questo requisito poiché già titolare di partita Iva.
A.G. – Perugia

Il tema posto presenta aspetti opinabili e chi scrive non concorda con la tesi espressa dal lettore. Dal punto di vista letterale, si manifesta una causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d - bis) della legge 190/2014 che recita : «attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta», che comporta l’uscita del soggetto dal regime forfettario. La causa ostativa sopra richiamata ha lo scopo di disincentivare la trasformazione di rapporti da lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo, e tale trasformazione non può essere esclusa nel caso citato poiché, in effetti, il rapporto di lavoro cessa nel 2021 e nel 2022 il precedente datore di lavoro è il soggetto verso il quale prevalentemente svolge attività il contribuente. Non vi sarebbe il pericolo della trasformazione surrettizia del rapporto di lavoro, se il lavoratore autonomo/dipendente svolgesse già tale fatturazione prevalente prima dell’avvento della causa ostativa di cui alla citata lettera d - bis , a favore del datore di lavoro , come del resto ha riconosciuto l’agenzia delle Entrate, nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, poiché in tal caso il rapporto negoziale tra le parti non risulterebbe modificato e verrebbe confermato un modus operandi estraneo ad intenti elusivi. Ma nel caso citato nel quesito, il modus operandi rappresentato dalla fatturazione prevalente verso l’ex datore di lavoro si genera proprio nel 2022 anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente e quindi opera in pieno, a parere di chi scrive, la causa ostativa che diverrà efficace nel 2023 , cioè dopo aver constatato che nel 2022 vi è stata fatturazione prevalente verso l’ex datore di lavoro.

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