Diritto

Addio ai registri del non profit: per gli enti del Terzo settore arriva il Runts - Guarda il video con Gabriele Sepio

Dopo la pubblicazione del Dm in «Gazzetta» scelta tra 7 sezioni in base ad attività e organizzazione

di Marina Garone e Gabriele Sepio

Sette distinte sezioni, corrispondenti alle diverse tipologie di Enti del terzo settore (Ets). Questa è la struttura del Registro unico nazionale (Runts), che può prendere finalmente forma dopo la pubblicazione del Dm Lavoro 15 settembre 2020 sulla «Gazzetta Ufficiale» del 21 ottobre. Dal prossimo anno il Runts sostituirà definitivamente gli attuali registri del Non profit.

Al momento dell’iscrizione, gli enti saranno quindi chiamati a scegliere la sezione di riferimento all’interno del Runts, sulla base del modello organizzativo e delle caratteristiche dell’attività svolta. In questo senso, accanto a qualifiche già presenti nel previgente quadro normativo, la riforma disciplina nuove specifiche tipologie di Ets, dotate di peculiari caratteristiche (si pensi, ad esempio, agli enti filantropici, o alle reti associative).

Le sezioni

Vediamo quindi quali sono, nel dettaglio, le possibili opzioni per gli enti che accederanno al Terzo settore. Due specifiche sezioni sono dedicate alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps): in esse andranno a confluire, in primo luogo, gli enti iscritti negli attuali registri di settore, che dovranno adeguare i propri statuti alla riforma. Potranno inoltre iscriversi nelle sezioni Odv e Aps quelle organizzazioni che siano in possesso dei requisiti previsti dal Cts per queste due particolari qualifiche. In particolare, sia le Odv che le Aps devono essere costituite necessariamente in forma di associazione e devono avvalersi, in prevalenza, dell’attività di volontariato dei propri associati (potendo assumere lavoratori solo nei limiti necessari al regolare funzionamento). Sono diverse, invece, le caratteristiche dei destinatari dell’attività: mentre le Odv operano a favore di soggetti terzi rispetto all’associazione, le Aps possono indirizzare le attività istituzionali anche nei confronti dei propri associati e dei loro familiari.

La terza sezione del Registro è dedicata agli enti filantropici, che trovano con la riforma una loro specifica identità: la qualifica riguarda enti costituiti in forma di fondazione o associazione riconosciuta, che si occupino di raccogliere fondi o di gestire risorse patrimoniali con la finalità di erogare denaro, beni o servizi per il sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Una apposita sezione del Registro sarà poi destinata alle imprese sociali, ossia a quegli Ets che svolgono le proprie attività di interesse generale in forma di impresa (Dlgs 112/2017): questa sezione coinciderà in realtà con la relativa sezione speciale del Registro imprese e accoglierà anche le società di mutuo soccorso che abbiano un versamento annuo di contributi superiore a 50 mila euro o gestiscano fondi sanitari integrativi. Le società di mutuo soccorso che non rientrino in tali parametri, invece, saranno iscritte in una sezione ad hoc del Runts.

Registro unico del Terzo settore pronto al debutto

Enti di secondo livello

Un espresso riconoscimento giuridico viene poi assegnato agli enti associativi «di secondo livello» (che abbiano come aderenti altri enti del Terzo settore): nel rispetto di precisi requisiti dimensionali, questi enti potranno iscriversi nella sezione dedicata alle «reti associative» del Terzo settore, potendo così svolgere attività di coordinamento, supporto e rappresentanza degli Ets associati, anche presso i soggetti istituzionali. Le reti associative, inoltre, saranno l’unica tipologia di Ets che potrà risultare iscritta contemporaneamente in due sezioni del Runts, potendo adottare anche una ulteriore particolare qualifica di ente del Terzo settore (ad esempio: Odv, Aps, o ente filantropico).

Le onlus

Il Runts prevede infine una sezione residuale, dedicata agli «altri enti del Terzo settore», in cui si iscriveranno tutti quegli Ets (associazioni, fondazioni, altri enti di carattere privato) che non presentino i requisiti per una delle particolari categorie di enti sopra descritte. Una sezione più versatile, che potrà certamente essere valutata con attenzione anche dalle Onlus, chiamate ad iscriversi nel nuovo registro.

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