Addizionale accisa, ok al rimborso richiesto a una Pec fuori registro
Per la Cgt Brindisi 493/1/2022 è valida l’istanza notificata all'indirizzo nell'indice Ipa
La notifica dell’istanza di rimborso in materia di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica istituita in favore delle province per uso non domestico fino al limite massimo di 200mila KWh di consumo mensile eseguita nei confronti della Provincia competente è valida anche se effettuata presso un indirizzo Pec diverso da quello indicato nel Registro generale degli indirizzi elettronici presso il ministero della Giustizia (più comunemente conosciuto come Reginde).
Il Reginde, infatti, è valido solo per le notificazioni nell’ambito del processo civile o penale, non riguardando invece:
- nè la notifica di atti o comunicazioni di natura tributaria (come l’istanza di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa);
- né tantomeno le notifiche telematiche nell’ambito del processo tributario, che vanno indirizzate invece agli indirizzi Pec risultanti nell’Ipa, ossia nell’indice nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi.
Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Cgt di Brindisi n. 493/1/2022 (presidente Perna, relatore Lisi).
La pronuncia trae origine da un ricorso proposto da una società attiva nei settori dell’energia elettrica e del gas che nel settembre 2021 si era vista rifiutare dalla Provincia di Brindisi con un diniego tacito la richiesta di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica per gli anni 2010 e 2011, sebbene la Suprema Corte, per consolidato orientamento, avesse dichiarato l’illegittimità del tributo per incompatibilità con la direttiva n. 2008/118/Ce.
Costituitasi in giudizio, la Provincia di Brindisi in persona del proprio difensore eccepiva, peraltro, in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per avere la società ricorrente notificato dapprima l’istanza di rimborso e poi il ricorso avverso il diniego tacito all’indirizzo Pec presente nell’indice Ipa e non all’indirizzo Pec presente nel Reginde.
Nell’accogliere il ricorso della società, il collegio brindisino ha precisato che gli indirizzi Pec presenti nel Reginde devono essere considerati ai fini delle notificazioni nell’ambito del processo civile o penale, ma non anche ai fini delle notificazioni di atti o comunicazioni di natura tributaria. In ogni caso, secondo la Cgt, la notificazione eseguita a un indirizzo Pec diverso da quello indicato nel Reginde sarebbe comunque non inesistente, ma nulla e dunque sanabile per il raggiungimento dello scopo ex articolo 157 del Codice di procedura civile laddove sia l’istanza di rimborso che il ricorso sono stati comunque ricevuti dalla Provincia, come dimostrato dalla sua tempestiva costituzione in giudizio e dall’esposizione delle proprie tesi difensive.