Controlli e liti

Addizionale all’accisa, ok al rimborso dal Fisco se il fornitore è in crisi

Per la Cgt Macerata resta salva la possibilità di chiedere in via eccezionale il rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria

di Marco Nessi e Roberto Torelli

In materia di diritto al rimborso dell’addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica il consumatore finale, al quale sia stata addebitata l’imposta in via di rivalsa dal fornitore, può esercitare nei confronti di quest’ultimo l’azione civilistica di indebito. Resta salva la possibilità di chiedere in via eccezionale il rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui venga dimostrata l’eccessiva gravosità dell'azione nei confronti del fornitore, effetto che si verifica nel caso di assoggettamento di quest’ultimo alla procedura di concordato preventivo. È questo il principio enunciato dalla Cgt di Macerata nella sentenza n. 89/2/2023 (presidente Polci, relatore Braconi).

Nel caso in esame una società, in qualità di consumatore finale, provvedeva a pagare al proprio fornitore il servizio di fornitura di energia elettrica (comprensivo delle relative addizionali e provinciali alle accise addebitate a titolo di rivalsa) per le forniture operate negli anni 2010 e 2011. La società chiedeva il rimborso dell’addizionale provinciale alle accise pagata al fornitore, stante l’incompatibilità dell’imposta con la normativa comunitaria (direttive 92/12/Cee e 2008/118/Ce). Nelle more emergeva l’impossibilità giuridica del fornitore di procedere alla restituzione delle imposte addebitate in via di rivalsa, stante l’assoggettamento alla procedura di concordato preventivo. A fronte di ciò la società presentava istanza di rimborso dinnanzi all’amministrazione finanziaria e, successivamente, impugnava avanti il giudice tributario il silenzio-rifiuto ricevuto.

L’ufficio, costituendosi nel giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione del consumatore a richiedere il rimborso, sostenendo la mancata prova dell’elevata gravosità dell’azione di ripetizione nei confronti del fornitore, e il ritardo della domanda proposta oltre il termine biennale di cui all’articolo 14 del Tua.

Il giudice ha accolto il ricorso, riconoscendo la legittimità della richiesta di rimborso, e ha evidenziato che l’assoggettamento del fornitore alla procedura del concordato preventivo integra la condizione di elevata gravosità dell’azione di recupero dell’imposta e consente al consumatore di esercitare l’azione diretta di rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria, in caso di mancato recupero del credito attraverso il piano concordatario (sul tema Cassazione 5506/2020, 14200/2019 e 15199/2019). Peraltro, in questo caso, il termine di prescrizione dell’azione è quello ordinario decennale, dal momento che il termine di decadenza biennale previsto dall’articolo 14 del Tua è riferibile unicamente all’azione di rimborso dell’accise del fornitore quale soggetto passivo d’imposta.

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