Imposte

Addizionali rimodulate, partenza il 30 giugno

Per i lavoratori dipendenti importi trattenuti a rate e calcolati dai datori

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di Michela Magnani

Il prossimo 30 giugno tutti i contribuenti potranno verificare le conseguenze della rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote Irpef anche sulla fiscalità locale, sia regionale che comunale, che non gode delle “compensazioni” e degli “aggiustamenti” previsti invece per l’Irpef.

Per garantire coerenza tra le nuove aliquote e i nuovi scaglioni in vigore dal 2022 anche per la fiscalità locale, i commi 5 e 7 della legge di Bilancio 2023 hanno infatti previsto termini più lunghi per deliberare aliquote diverse da quella di base (per l’addizionale regionale) o istituire un’aliquota di compartecipazione (per l’addizionale comunale).

Riguardo a tali delibere, sia le Regioni (articolo 6, comma 4, Dlgs 68/2011 sul federalismo fiscale) sia i Comuni (articolo 1, comma 11, Dl 138/2011) possono stabilire aliquote di addizionale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Quindi, l’acconto dell’addizionale comunale per il 2022 versato lo scorso anno non è stato “influenzato” dalla riforma di dicembre, in quanto è stato pari al 30% dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote e le soglie di esenzione vigenti nel 2021 (articolo 4, ultimo periodo, Dlgs 360/98). Invece, le aliquote relative al 2022 che hanno tenuto conto dei nuovi scaglioni (e quindi anche delle possibili diverse entrate) sono state deliberate nel corso dello stesso anno e sono diventate efficaci purché pubblicate sul sito entro il 20 dicembre 2022 (articolo 14, comma 8, Dlgs 23/11).

Le addizionali si applicano sullo stesso imponibile dell’Irpef; e sono dovute solo se, per lo stesso anno, si deve versare l’Irpef, tenendo conto delle detrazioni e del tax credit per le imposte estere. Inoltre, l’amministrazione locale (Comune o Regione) destinataria del tributo è quella in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.

Relativamente alla riscossione, preme sottolineare una particolarità che riguarda i redditi di lavoro dipendente. Fin dalla loro istituzione, infatti, le addizionali sono sempre state determinate all’atto delle operazioni di conguaglio. E il relativo importo viene trattenuto in massimo undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in tali operazioni sono effettuate, purché l’ultimo versamento sia effettuato entro il mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta è trattenuta in un’unica soluzione.

Per quanto riguarda invece l’acconto dell’addizionale comunale, questo è determinato dai sostituti d’imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

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