Controlli e liti

Adesione, l’assenza non interrompe la sospensione dei termini di impugnazione

La sentenza 26166 della Cassazione: Il giudice non può considerare tardivo il ricorso. Non si può contrapporre neppure la simulazione di un'autotutela

di Laura Ambrosi

Se il contribuente non si presenta al contraddittorio dell’adesione ovvero l’istanza secondo l’ufficio maschera un’autotutela, i termini di impugnazione rimangono comunque sospesi di 90 giorni.
Ad affermare questo importante principio è la Corte di cassazione con la sentenza 26166/2020 depositata il 17 novembre. La vicenda trae origine dall’istanza di adesione presentata da una società dopo la ricezione di un avviso di accertamento.

La contribuente però non dava seguito all'invito al contraddittorio formulato dall’ufficio e impugnava l’atto impositivo dinanzi al giudice tributario.
In entrambi i gradi di merito, il ricorso veniva dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto. In particolare, sia Ctp sia Ctr, condividendo la tesi dell’ufficio, affermavano che l’istanza di adesione presentata, benché formalmente qualificata come tale, si sostanziava in una richiesta di annullamento in autotutela per la quale non sussiste alcun differimento di 90 giorni del termine di impugnazione.

La contribuente ricorreva così in Cassazione lamentando sul punto un’errata applicazione della norma atteso che la sospensione è automatica e discende dalla mera presentazione dell'istanza. I giudici di legittimità hanno ritenuto fondata la doglianza.

La Suprema corte ha innanzitutto precisato che in caso di presentazione dell’istanza di adesione prevista dall’articolo 6 del Dlgs 218/97, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione della lite, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni, poiché tale comportamento non è equiparabile alla rinuncia formale, tanto meno è idoneo ad escluderne gli effetti “ab origine” (in tal senso anche Cassazione 27274/2019).

La Cassazione ha precisato che tali considerazioni sono conformi anche ai principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza 140/2011) secondo i quali l’effetto sospensivo del termine di impugnazione è automatico e prescinde dal concreto atteggiamento del contribuente, il quale può così avvalersi del maggior tempo previsto dalla norma.

La decisione è importante poiché riguarda una questione particolarmente delicata che pregiudicava il diritto di difesa del contribuente.
Non di rado, infatti, qualche ufficio locale richiede al giudice l’inammissibilità del ricorso perché tardivo, nel presupposto che l’istanza di adesione mascheri in realtà una richiesta di annullamento in autotutela, per la quale non opera alcuna sospensione degli ordinari termini di impugnazione.

Si può verificare così che richieste di annullamento in via principale contenute nell’istanza stessa o in una memoria depositata nella fase di adesione, così come la mancata produzione di documenti ovvero la mancata comparizione dell’interessato, vengano ritenute dall’ufficio mere autotutele.

Da ciò consegue la richiesta di inammissibilità del ricorso perché tardivamente presentato (trattandosi di autotutela non si poteva beneficiare della sospensione di 90 giorni prevista per l’adesione). Alla luce dell’univoco orientamento giurisprudenziale si spera che gli uffici si astengano da simili eccezioni.

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