Diritto

Affittacamere vietato solo con il regolamento

Per il tribunale di Roma il condominio non ha provato la natura contrattuale del regolamento

di Fulvio Pironti

È inopponibile il divieto all’attività di affittacamere nel caso in cui non venga provata la natura contrattuale del regolamento di condominio o qualora il divieto sia generico. È il principio espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza 80 del 4 gennaio 2022. Un condominio aveva convenuto in Tribunale locatrice e locataria di un appartamento adibito ad affittacamere chiedendo l’accertamento del divieto espresso dalla clausola regolamentare, l’inibizione dell’attività illegittima e la condanna al risarcimento dei danni subiti.

Il giudice ha ritenuto il divieto inopponibile alle convenute in quanto il condominio non ha provato la natura contrattuale del regolamento, limitandosi ad asserire che il deliberato era stato adottato con l’assenso di tutti i partecipanti al condominio. Secondo i giudici per limitare il godimento di un bene come nel caso specifico è necessaria una volontà esplicita.

A sostegno, è stata richiamata una pronuncia (Cassazione 21307/2016) secondo cui i divieti di destinazione alle facoltà dominicali sulle unità immobiliari devono risultare da espressioni incontrovertibili, rivelatrici di chiari intenti.

Si è anche ribadito che tutte le clausole regolamentari che vietino determinati usi o attività, per essere opponibili ai terzi acquirenti, devono essere trascritte nei registri immobiliari o espressamente richiamate nei rogiti (Cassazione 6769/2018).

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