Imposte

Affitti abitativi, niente tagli al fondo perduto

Il contributo del 50% per la riduzione del canone sarà erogato integralmente

di Giorgio Gavelli

Non subirà alcuna riduzione il contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone previsto per i locatori (anche con partita Iva e in forma societaria) di immobili ad uso abitativo che nel 2021 hanno riconosciuto uno “sconto” ai propri locatari che utilizzano l’immobile quale abitazione principale. Il provvedimento delle Entrate del 27 ottobre afferma, infatti, che l’importo complessivo dei contributi richiesti entro lo scorso 6 ottobre è inferiore alle risorse finanziarie disponibili (50 milioni di euro), per cui a ciascun beneficiario sarà erogato il 100% del contributo a fondo perduto richiesto, salva la rideterminazione per contratti cessati o riduzioni non comunicate entro fine anno.

L’articolo 9-quater del Dl 137/2020 prevede che l’immobile sia situato in un Comune ad alta tensione abitativa e che il limite massimo di beneficio non superi i 1.200 euro per ciascun locatore (e non per immobile locato). Inoltre il contratto di locazione doveva essere già in corso alla data del 29 ottobre 2020.

Il contributo viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre prossimo, accordano al conduttore una riduzione dei canoni (appositamente comunicate entro fine anno con il modello Rli) per tutto o parte dell’anno 2021. Il contributo verrà versato (nel 2022) direttamente dalle Entrate sul conto corrente indicato dal locatore nella domanda tramite Iban.

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