Adempimenti

Affitti brevi, comunicazione degli intermediari alle Entrate entro il 30 giugno

Adempimento a carico degli intermediari immobiliari e degli operatori che gestiscono portali web

di Alessandro Borgoglio

Scadrà il 30 giugno prossimo il termine per l’invio all’agenzia delle Entrate della comunicazione contenente i dati relativi alle cosiddette «locazioni brevi», da parte di intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali web, come Airbnb e Booking. Non risultano, infatti, proroghe per l’emergenza Covid-19 in relazione a tale adempimento.

La comunicazione deve essere trasmessa da coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Oggetto di comunicazione sono soltanto i dati dei contratti di locazione breve, ovvero quelli stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

Dal 1° giugno 2017, infatti, è stata introdotta una disciplina fiscale specifica per tale tipologia di contratti ad opera dell’articolo 4 del Dl 50/2017 (si veda circolare 24/E/2017), che impone l’effettuazione da parte degli intermediari immobiliari e gestori di portali web di una ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi, dovuti per i contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario; nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto; il versamento è eseguito il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

In base al provvedimento delle Entrate 132395/2017, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto, i predetti soggetti devono trasmettere attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate i seguenti dati relativi a tali contratti: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile; per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.

L’adempimento è previsto anche a carico dei soggetti non residenti, che posso provvedervi o tramite la stabile organizzazione in Italia o mediante rappresentante fiscale; la sanzione, in caso di inadempimento, è da 250 a 2mila euro (prevista dal comma 1 dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997).

Dal 2019, inoltre, anche per i contratti di locazione breve inferiori a 30 giorni valgono le disposizioni dell’articolo 109 del Tulps, per cui i gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive, entro le 24 ore successive all’arrivo, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, esclusivamente per il tramite del servizio Alloggiati della Polizia di Stato, le generalità delle persone alloggiate (articolo 19-bis del Dl 113/2018, inserito dalla legge di conversione 132/2018).

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