Adempimenti

Affitti, sanificazioni e ambienti di lavoro: i bonus riducono il conto dei versamenti in scadenza

Non c’è solo la possibilità di impiegare i crediti d’imposta per le spese in beni strumentali e ricerca e sviluppo sostenuti lo scorso anno. Per l’adeguamento dei posti di lavoro il codice tributo è «6918»

di Gabriele Ferlito

Il 18 gennaio (il 16 cade di sabato, pertanto il termine slitta al lunedì successivo) il calendario fiscale prevede la scadenza di diversi versamenti. Passando in rassegna i principali adempimenti “ordinari”, va ricordato anzitutto che i contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di dicembre 2020.

Nella stessa data, i sostituti d’imposta devono provvedere a versare le ritenute (in primis quelle operate nel mese di settembre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale e redditi diversi) e l’imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Ancora, per le locazioni brevi è previsto il versamento della ritenuta del 21% operata sui canoni o sui corrispettivi pagati o incassati nel mese precedente.

Senza dimenticare i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali disposta dal decreto Cura Italia (18/2020), dal decreto Liquidità (Dl 23/2020), dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) e dal decreto Agosto (Dl 104/2020), i quali devono provvedere al versamento del 50% dei versamenti sospesi, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza della prima rata, appunto, il 16 (18) gennaio 2021.

Per effettuare tali versamenti, i contribuenti interessati potrebbero valutare la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti di imposta di cui sono titolari. Ad esempio, è già stato segnalato (si veda l’articolo del 1° gennaio 2021) che potrebbero essere utilizzati in compensazione i crediti di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi e per le attività di ricerca e sviluppo maturati nel 2020.

Ma potrebbero essere utilizzati, per gli importi che eventualmente ancora residuano, anche molti dei crediti di imposta che sono stati istituiti nel corso del 2020 durante la fase emergenziale da Covid-19.

Tax credit affitti commerciali

È il caso ad esempio del credito di imposta del 60% per la locazione, nel mese di marzo 2020, di botteghe e negozi in categoria C/1, previsto cui all’articolo 65 del Dl 18/2020.

Ma anche del credito d’imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo (a prescindere dalla categoria catastale) e del 30% per l’affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020, riguardante, di regola, i canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, in seguito esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 con il Dl 137/2020 (decreto Ristori) a favore dei soggetti economici che hanno subito le nuove restrizioni decretate dal Governo. In entrambi i casi il credito matura al momento dell’effettivo pagamento del canone di locazione del mese di riferimento e da tale momento può essere utilizzato in compensazione.

Crediti sanificazione/adeguamento

In compensazione potranno essere utilizzati anche il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (articolo 120 del Dl 34/2020), nonché il credito per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125 del Dl 34/2020).

Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di spese pari a 80mila euro (la procedura per comunicare alle Entrate le spese ammissibili si è aperta il 20 luglio 2020 e si chiuderà il 31 maggio 2021). Il credito d’imposta, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere utilizzato in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte delle Entrate, della relativa comunicazione e, in ogni caso, a decorrere dall’1° gennaio 2021 e non oltre il 30 giugno 2021. E l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 2/E/2021 ha introdotto anche il codice tributo «6918».

Il credito sanificazione è riconosciuto, entro determinati limiti di spesa, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario (le spese ammissibili sono state oggetto di apposita comunicazione alle Entrate dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020). Per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo, sulla base delle comunicazioni ricevute l’agenzia delle Entrate ha, da ultimo, determinato la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, nella misura del 47,1617 per cento. Il credito d’imposta, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile (l’ultimo provvedimento è del 16 dicembre 2020) e lo rende utilizzabile nel cassetto fiscale del contribuente.

Modalità e limiti

Ai fini della compensazione, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

A tutti i crediti di imposta in esame non si applicano i limiti annui di importo compensabile previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250mila euro) e di cui all’articolo 34 della legge 388/2000 (700mila o un milione di euro). Analogamente, non si applica il blocco alle compensazioni in presenza di debiti erariali scaduti superiori a 1.500 euro di cui all’articolo 31 del Dl 78/2010.

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