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Affitti studi e negozi, nuove attività con fatturato «zero» senza tax credit

Il credito d’imposta taglia fuori chi ha pagato i canoni di locazione 2020 in anticipo lo scorso anno

di Gian Paolo Ranocchi

Tax credit locazioni (al centro dei chiarimenti di Speciale Telefisco) al via con alcuni aspetti che andrebbero rivisti e migliorati per rendere il bonus più efficace. Vediamo perché.

Le start up
Il bonus locazioni è subordinato, tra le altre cose, alla constatazione che vi sia stato per il locatario un calo di fatturato o corrispettivi nei mesi di riferimento rispetto allo stesso periodo d’imposta precedente, di almeno il 50 per cento. A prescindere dalla non semplice individuazione del «fatturato» di riferimento, la necessità del raffronto pone oggi tutti coloro che mancano di un dato di riferimento, nell’impossibilità di accedere al bonus. Mutuando alcuni chiarimenti contenuti nella circolare 15/E in merito al contributo a fondo perduto (articolo 25 del Dl 34/2020), possiamo affermare che il problema è stato incidentalmente risolto quando il soggetto neo costituito opera in conseguenza di un’operazione straordinaria effettuata in regime di continuità soggettiva (tipicamente fusioni e scissioni) e se è l’acquirente o il conferitario di un’azienda trasferita a seguito di un’operazione di cessione o di conferimento.

In questi casi, infatti, la circolare 15/E ha precisato che non si è in presenza di un soggetto «neo costituito» in senso proprio, per cui occorre rifarsi ai dati antecedenti l’operazione effettuata. Ogni qualvolta, invece, il soggetto di nuova costituzione ha avviato l’attività da zero, oggi, in mancanza di un dato di riferimento del fatturato dei mesi del 2019, è inesorabilmente tagliato fuori dal bonus locazioni. Nell’articolo 28, infatti, manca una disposizione che salvaguardi in linea generale l’accesso al tax credit per i neo costituiti come, invece, è avvenuto per il contributo a fondo perduto. Un punto, questo, su cui in sede di conversione in legge del Dl rilancio bisognerebbe intervenire.

Il pagamento nel 2020
L’accesso al tax credit locazioni è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. La disposizione nel subordinare l’erogazione del credito d’imposta a chi ha pagato il canone di locazione nel corso del 2020 appare eccessivamente rigida. Perché tagliare fuori chi ha pagato i canoni di locazione del 2020 in anticipo nel corso del 2019? E ancor di più: perché negare il bonus a chi, in pesante difficoltà, verserà (forse) i canoni arretrati nel corso dl 2021 magari a fronte di una moratoria particolarmente lunga? Chi si troverà in questa situazione sarà proprio colui che avrà più difficoltà a superare lo tsunami economico commerciale causato dalla pandemia e quindi proprio chi, più di altri, ha più bisogno di essere supportato. E poi il fatto che l’erogazione del credito d’imposta sia correlata all’avvenuto pagamento del canone (o della quota parte se il conduttore decide di cedere il proprio credito d’imposta al locatore in conto pagamento del canone), pone l’Erario nelle condizioni di erogare il bonus non a vuoto ma solo a chi riuscirà a “sopravvivere”, dovesse questo avvenire anche scavallato il 31 dicembre 2020.

Anche questo, sembra, un dato normativo inutilmente rigido che sarebbe apprezzabile venisse rivisto in sede di conversione del Dl Rilancio.