Imposte

Affrancamento della riserva al lordo del 3%

L’Agenzia non considera le posizioni della Cassazione per il calcolo della sostitutiva

di Luca Gaiani

Per affrancare dalla sospensione di imposta le riserve di rivalutazione e da riallineamento, l’imposta del 10% deve applicarsi sull’importo maggiorato della sostitutiva del 3 per cento. L’agenzia delle Entrate, con la risposta 539/2021 del 9 agosto, conferma la propria linea interpretativa, nonostante le diverse conclusioni a cui è giunta la Cassazione. Il riallineamento è consentito ai soggetti Ias anche su differenze che si sono create per effetto di deduzioni extracontabili di avviamenti e marchi già affrancati in forza di precedenti norme.

Le risposte a interpello 539 e 540 delle Entrate trattano il caso di società che redigono il bilancio separato con i principi contabili internazionali, le quali intendono procedere a riallineare alcuni avviamenti iscritti all’attivo e mai ammortizzati contabilmente in accordo con le regole Ias-Ifrs.

Un primo quesito riguarda la possibilità di riallineare anche quelle differenze che si sono create, non al momento della prima iscrizione della posta (ad esempio per operazioni straordinarie neutrali), ma a seguito delle deduzioni extracontabili operate (articolo 103, comma 2-bis, Tuir) negli anni su avviamenti fiscalmente rilevanti. In particolare, si chiede se il riallineamento possa riguardare poste che erano già state affrancate in precedenza (ad esempio per l’articolo 15 del Dl 185/2008) e che poi sono state ammortizzate nella dichiarazione dei redditi. Su entrambi gli interrogativi, che avevano già trovato una posizione favorevole di Assonime (circolare 6/2021, pagina 36), giunge una risposta affermativa dalle Entrate.

La norma contenuta nei commi 8 e 8-bis dell’articolo 110 del decreto agosto riguarda tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Non è dunque ostativa al riallineamento la circostanza che il costo abbia già trovato riconoscimento fiscale (per effetto di precedenti riallineamenti o affrancamenti), né il fatto che tale valore sia stato dedotto extracontabilmente, generando così la nuova divergenza civile-fiscale.

Un ulteriore interrogativo riguarda l’importo da riallineare in presenza di modifiche quantitative nei disallineamenti verificatesi tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2020. L’Agenzia chiarisce che se la differenza esistente a fine 2019 resta immutata (o si riduce) a fine 2020, essa sarà interamente riallineabile; se invece la divergenza si incrementa, il riallineamento si effettuerà solo sulla parte già esistente al 31 dicembre 2019.

Un secondo ambito di quesiti riguarda il vincolo di sospensione di imposta che occorre apporre sulle riserve da parte di chi effettua il riallineamento. La risposta 539 afferma che, anche qualora le poste utilizzate a tal fine siano riserve di capitale (non tassabili in caso di distribuzione), il regime di sospensione di imposta (derivante dal riallineamento) fa sì che una loro distribuzione comporterà non solo l’imposizione in capo alla società, ma anche la tassazione dei soci percettori.

In merito al regime delle poste vincolate per il riallineamento, l’Agenzia conferma infine la tesi (smentita peraltro da diverse sentenze della Cassazione, ultima della quali la 19772/2020) secondo cui l’affrancamento, con la sostitutiva del 10%, delle riserve in sospensione (riallineamento e rivalutazione) deve avere come imponibile un importo “lordo”, cioè maggiorato dell’imposta del 3 per cento.

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