Con l’affrancamento straordinario delle riserve chance per scommettere sul risparmio fiscale
Convenienza in caso di distribuzione di somme ingenti. Il 21% frena il riallineamento da operazioni straordinarie
Test di convenienza dopo i codici tributo definiti con tre risoluzioni delle Entrate riguardanti le novità introdotte dal Dlgs 192/24 circa l’affrancamento straordinario delle riserve (articolo 14), il riconoscimento dei maggiori valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali in operazioni straordinarie (articolo 12) e il riallineamento delle divergenze da cambiamento dei principi contabili (articolo 11).
La risoluzione 35/E prevede in caso di affrancamento delle riserve in sospensione di imposta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap del 10% che si liquida nella dichiarazione dei redditi per il 2024 e si versa obbligatoriamente in quattro rate di pari importo a partire dalla scadenza dei prossimi versamenti relativi al 2024 e così via per gli anni successivi. Il codice tributo istituito è il 1867 da esporre nella sezione Erario con indicazione dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.
La risoluzione 36/E riguarda il riconoscimento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie (conferimenti aziendali, fusioni e scissioni) per le immobilizzazioni materiali e immateriali. Si applica una sostitutiva del 18 e del 3 per cento delle imposte sui redditi e dell’Irap per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024. I codici tributo istituiti sono il «1865» per la sostitutiva delle imposte sui redditi e il «1866» per quella dell’Irap, la prima da esporre nella sezione Erario e l’altra nella sezione Regioni. Per le operazioni straordinarie effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applica il previgente meccanismo dei tre scaglioni (12%, 14% e 16%) e si continua a utilizzare il codice tributo «1126».
Infine la risoluzione 37/E riguarda il riallineamento delle divergenze da cambiamento dei principi contabili. Si può trattare di riallineamento totale delle divergenze (articolo 11, comma 1) a cui si applica l’aliquota ordinaria sia Ires che Irap, oppure di riallineamento per singola fattispecie con aliquota rispettivamente del 18 e del 3 per cento ai fini Ires e Irap (articolo 11, comma 2). Le disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sostituendo le previgenti norme di riallineamento ex articolo 15 del Dl 185/08. A tal fine si ridenominano i codici tributo «1817» e «1818» ai fini Ires (riallineamento totale e parziale) e sono istituiti il «1868» e «1869» ai fini Irap.
L’emanazione dei codici tributo consente di fare qualche riflessione su queste operazioni. L’affrancamento straordinario delle riserve, per il quale mancherebbe all’appello il solo Dm attuativo, mostra un deciso appeal derivante dal fatto che in caso di distribuzione di riserve in sospensione si avrebbe una tassazione ordinaria ai fini Ires e Irap, mentre l’affrancamento al 10% consente di risparmiare quasi venti punti percentuali. Chiaramente questo ragionamento vale per quelle realtà che per motivi familiari o di dividend policy prevista dai gruppi o dal mercato hanno necessità di distribuire somme ingenti, perché in questo modo possono liberarsi risorse importanti. Di minore appeal appare il riconoscimento dei maggiori valori da operazioni straordinarie in quanto l’asticella del costo della sostitutiva sale al 21% complessivo. Misura che vale anche per il riallineamento parziale da cambio dei principi contabili, mentre quello totale è assoggettato addirittura a imposizione ordinaria. Nella relazione illustrativa per questi casi si richiamava l’esigenza di semplificazione ed eliminazione dei doppi binari, andrà visto se ciò costituisce un buon motivo per optare per queste misure sostenendone il costo.