Imposte

Affrancamento valore partecipazioni, diritti patrimoniali senza «peso»

La risposta a interpello 738: rideterminazione effettuata sulla frazione di patrimonio posseduta dal socio

di Giorgio Gavelli

La rideterminazione di valore delle partecipazioni non possedute in regime d’impresa alla data del 1° gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 5 della legge 448/2001, avviene sempre con riferimento alla frazione di patrimonio netto posseduta dal socio, senza attribuire alcun peso a eventuali diritti patrimoniali o amministrativi “rafforzati” previsti nello statuto della società.

La risposta a interpello 738/2021 delle Entrate è sicuramente utile in vista della scadenza del 15 novembre prossimo, termine (così prorogato dall’articolo 14, comma 2, del Dl 73/2021 rispetto al precedente 30 giugno) per la redazione e l’asseverazione della perizia di stima del patrimonio sociale e per il versamento della prima o unica rata di imposta sostitutiva. Anche se la risposta non è favorevole per i contribuenti interessati, né particolarmente motivata.

Nel caso oggetto di interpello, nel capitale della società sono presenti anche azioni con diritti amministrativi rafforzati (riguardanti il diritto di veto su alcune materie e la prelazione in caso di trasferimento) e altre con diritti patrimoniali rafforzati, del tipo carried interest. Un socio intende cedere a terzi tutte le azioni possedute e nell’accordo con il terzo acquirente è stato fissato un prezzo unitario di gran lunga maggiore per le azioni con diritti patrimoniali rafforzati rispetto alle altre. Chiede quindi all’Agenzia di poter considerare, nella rideterminazione del valore con pagamento di imposta sostitutiva, maggiori valori per le azioni “rafforzate” così come emergenti dalla perizia.

La risposta delle Entrate è negativa: il dato letterale normativo e i precedenti di prassi considerano il valore attribuibile alla frazione del patrimonio netto corrispondente alla partecipazione posseduta secondo criteri meramente matematici e proporzionali, non distinguendo le azioni con diritti rafforzati dalle altre.

Il tema era stato sollevato da Assonime in una news legislativa del 2 luglio 2020 (si veda il Sole 24 Ore del 16 giugno 2021), in cui si propendeva per fondare il valore rideterminato sull’effettivo valore economico attribuibile, proprio in virtù della presenza dei diritti patrimoniali rafforzati, a tali partecipazioni. Atteso che questi titoli comportano il realizzo di plusvalenze superiori alla quota nominale di patrimonio in essi rappresentata, negare la possibilità di un loro affrancamento basato sul reale valore economico equivale a consentire una rivalutazione solo “parziale”, il che, evidentemente, stride con la ratio stessa della norma. Ma l’Agenzia, rispondendo all’interpello, ha scelto diversamente.

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