Adempimenti

Agenti con Enasarco ora ammessi all’indennità di 600 euro: il Mef cambia le Faq

Non dovranno più rivolgersi al Fondo di ultima istanza, ma l’indennità prevista dall’articolo 28

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di Gian Paolo Ranocchi

Il Mef cambia idea su agenti e rappresentanti, che sorprendentemente sono ora ammessi al bonus ordinario di 600 euro (oggi) previsto per artigiani e commercianti e disciplinato dall’articolo 28 dal Dl 18/2020. È quanto si ricava dalla riformulazione della risposta ad una domanda specifica consultabile nelle risposte alle Faq dedicate al decreto “cura Italia” sul sito del Mef nella sezione riservata ai quesiti sul “lavoro”.

Alla domanda: «Gli agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria come l’Enasarco, hanno diritto all’indennità di 600 euro?» la risposta ora è «Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell’articolo 28».

Va detto, però, che fino a venerdì sera, l’orientamento che si ricavava della risposta alla medesima domanda sempre sul sito del Mef, era però molto diversa in quanto era quello di escludere gli agenti e rappresentanti dall’applicazione dell’articolo 28 a causa dell’iscrizione degli stessi ad altra forma previdenziale obbligatoria, e cioè l’Enasarco. Per questa via, quindi, tale categoria di soggetti sarebbe rientrata nell’applicazione dell’articolo 44 del Dl 18/2020 che disciplina il cosiddetto “Fondo di ultima istanza” a favore dei lavoratori danneggiati dal virus, a cui sono indirizzati, tra l’altro, anche i professionisti per i quali è prevista l’iscrizione ad una specifica cassa previdenziale.

Ora il Mef cambia improvvisamente opinione attraendo agenti e rappresentanti al bonus “ordinario” di 600 euro previsto dall’Inps per tutti i soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps (Ago).

Testimonianza, questa, di come le cose in un contesto così convulso, possono cambiare da un momento all’altro e senza preavviso.

I due sussidi, pur avendo lo stesso importo, prevedono plafond diversi (2,16 miliardi l’articolo 28, 300 milioni l’articolo 44, di cui 200 milioni riservati ai professionisti ordinistici in virtù del Dm Lavoro-Economia firmato sabato) e hanno procedure differenti di richiesta.

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