Controlli e liti

Agenzia Riscossione avrà 21 mesi per evitare lo stralcio dei carichi

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Il decreto legge sulla riscossione (Dl 129/2020) dispone anche una proroga specifica che impatta sulla procedura del discarico per inesigibilità. Si tratta della procedura che consente all’agente della riscossione di “liberarsi” del carico ricevuto, comunicando all’ente creditore l’inesigibilità della pretesa.

A tale scopo, peraltro, non è sufficiente il definitivo inadempimento del debitore ma occorre anche dimostrare il rispetto delle procedure di riscossione da parte di agenzia delle Entrate - Riscossione.

In base all’articolo 19 del Dlgs 112/1999, l’agente della riscossione non può chiedere il discarico, e pertanto resta responsabile verso l’ente affidante, se non ha notificato la cartella di pagamento prima del nono mese successivo a quello di ricezione del ruolo.

Si tratta di un termine che riguarda unicamente i rapporti interni tra riscossore e creditore e che pertanto ha una funzione del tutto diversa rispetto ai termini decadenziali di notifica delle cartelle, che riguardano invece il debitore e l’agente della riscossione. La modifica normativa interviene su tale disposizione prevedendo un differimento di dodici mesi riferito a tale scadenza.

Ne consegue che agenzia delle Entrate - Riscossione avrà tempo sino al ventunesimo mese successivo a quello di trasmissione del carico per effettuare la notifica della cartella, senza che il soggetto affidante possa poi opporsi alla richiesta di discarico per inesigibilità del credito.

Anche questa proroga, peraltro, opera unicamente per gli affidamenti eseguiti all’agente della riscossione nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.

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