Diritto

Agevolare il risanamento e ridurre le perdite Mcc: gli obiettivi delle banche

Devono badare al recupero ma anche collaborare con esperto e imprenditore

di Giuseppe Acciaro e Alessandro Danovi

A pena di inefficacia della garanzia concessa dal Fondo di garanzia per le Pmi, le banche sono tenute a usare la diligenza professionale nell’avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per Mediocredito centrale (Mcc). Lo prevedono le Disposizioni operative del Fondo di garanzia, a seguito dell’ultima modifica intervenuta il 3 ottobre 2022.

Poiché anche nell’ambito della composizione negoziata è ora consentita la formulazione di proposte di accordi transattivi con Mediocredito centrale, a tale dovere di diligenza professionale si affiancano i doveri indicati dal legislatore per il percorso negoziato avviato dall’imprenditore e condotto con il supporto di un esperto indipendente.

L’articolo 16, comma 5, del Codice della crisi, infatti, pone in capo alle banche lo specifico dovere di partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Il legislatore specifica che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. L’obiettivo è evitare che la semplice apertura delle trattative possa innescare reazioni che facciano venir meno la liquidità necessaria per il percorso di risanamento. Non soltanto le banche hanno il dovere di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, bensì, al pari di tutti gli altri creditori, hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto. Si tratta di un dovere che non si traduce verosimilmente in un obbligo di accettare o rifiutare acriticamente ogni proposta di soluzione prospettata dall’imprenditore o dall’esperto, ma che impone l’obbligo di serena valutazione, di motivazione e di tempestiva comunicazione delle scelte assunte.

Da ultimo, il legislatore dispone il dovere, in capo alle banche e alle altre parti interessate, di dare riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata, al fine di garantire celerità ed evitare situazioni di stallo che possano compromettere il buon esito della composizione negoziata.

Sulla base delle Disposizioni operative del Fondo di garanzia e della normativa sulla composizione negoziata contenuta nel Codice della crisi, le banche sono tenute, da un lato, ad usare la diligenza professionale per consentire a Mediocredito centrale di contenere la perdita e, dall’altro, a partecipare alle trattative in modo attivo e informato, collaborare lealmente con le parti e dare riscontro in modo tempestivo, al fine di agevolare il percorso di risanamento delle imprese meritevoli di continuare ad operare sul mercato.

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