Controlli e liti

Le prestazioni ai soci dell’Asd non bloccano i benefici fiscali

Non scatta l’omessa presentazione della dichiarazione

di Laura Ambrosi

Non sono attività commerciali dell’associazione sportiva le prestazioni rese a favore di associati anche se non iscritti in alcuna federazione. Ne consegue che tali prestazioni non concorrono alla determinazione dell’importo rilevante per la fruizione dei benefici fiscali, tra cui l’omessa presentazione della dichiarazione. A fornire queste indicazioni è la Cassazione penale con la sentenza 35977 depositata il 4 ottobre.

Al rappresentante legale di un’Asd veniva contestato il delitto di omessa presentazione della dichiarazione a seguito della rettifica delle operazioni di tipo commerciale.

In particolare, secondo la tesi dell’accusa, avallata successivamente anche dal Tribunale e dalla Corte di appello, le attività dell’associazione sono escluse da tassazione solo se rese a favore di propri associati iscritti anche presso la federazione di riferimento.

Attribuendo rilevanza fiscale a tali prestazioni veniva superato il limite dei 250.000 euro dei proventi da attività commerciale con la conseguente decadenza dei benefici previsti per gli enti non commerciali. Era così contestata l’omessa presentazione della dichiarazione annuale per un’imposta evasa superiore alla soglia penale. L’imputato ricorreva per Cassazione lamentando un’errata applicazione della disciplina fiscale delle Asd.

Secondo la tesi difensiva, la Corte di appello aveva erroneamente escluso dal beneficio della “de-commercializzazione” i proventi derivanti da iscritti dell’associazione ove non tesserati ad alcuna federazione sportiva di riferimento.

La Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici hanno ricostruito la normativa fiscale delle associazioni evidenziando che non devono considerarsi commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di una serie di soggetti. Si tratta dei propri associati, degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costituivo o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, ed ancora dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Secondo la sentenza è chiaro che sono agevolate sia le attività istituzionali a favore dei soggetti aderenti al medesimo ente o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e facciano parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, sia i tesserati presso le rispettive organizzazioni nazionali.Da qui l’accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte di appello per la corretta determinazione delle attività commerciali al fine di riscontrare l’eventuale superamento della soglia dei 250.000 euro e quindi l’omissione, o meno, della presentazione della dichiarazione ed il conseguente importo di imposta evasa necessario per la configurazione del reato tributario.

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