Agevolati gli interventi per dissesto idrogeologico solo su edifici e pertinenze
Le spese sostenute per prevenire o ripristinare aree colpite da dissesto idrogeologico non rientrano tra quelle detraibili ai fini del 50% che agevola interventi solo se eseguiti direttamente su edifici residenziali e relative pertinenze ovvero su aree facenti parte dell’edificio (interne alla proprietà e non esterne; articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Per ripristinare i danni per specifici eventi calamitosi (anche per dissesto idrogeologico), in genere, sono previsti contributi di carattere finanziario di volta in volta approvati con provvedimenti nazionali o locali.
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