Agevolati i letti per la terapia intensiva
Interpello 583: regime Iva di favore se i beni rientrano nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D/2020
Attrezzature per la realizzazione di ospedali con regime Iva agevolato a condizione che i beni rientrino nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del 30 maggio 2020. Un chiarimento quello reso dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 583 del 14 settembre, attraverso cui viene fornito un quadro puntuale sul corretto trattamento Iva dei beni donati per la lotta contro la pandemia.
L’amministrazione finanziaria, infatti, viene chiamata a rispondere ad un quesito, posto da un’associazione che aveva donato dei letti per la terapia intensiva, in ordine alla possibilità di fruire del beneficio fiscale previsto dall’articolo 124 del decreto Rilancio. Una disposizione, questa, che come si ricorderà prevede un regime Iva di temporanea esenzione fino al 31 dicembre 2020 e un’aliquota al 5% a partire dal 1° gennaio 2021 per le cessioni di beni tassativamente indicati dalla norma (ad esempio, mascherine, attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo).
In ordine al quesito posto, l’amministrazione finanziaria – richiamando la precedente circolare 26/ E del 2020 – fornisce una risposta in senso positivo. A ben vedere, infatti, tra le «attrezzature per la realizzazione di ospedali» che possono fruire del regime Iva di favore previsto dal Dl Rilancio 34/20, rientrano i letti ospedalieri, in quanto beni che, in base all’elenco allegato alla decisione Ue 2020/491 del 3 aprile 2020, sono da considerarsi «attrezzature di ospedali da campo». Beni questi che, peraltro come ricordato dalla stessa amministrazione finanziaria, sono stati classificati dall’agenzia delle Dogane con apposite voci (circolare 12/D del 2020). Con la conseguenza che i letti ospedalieri donati potranno fruire del regime agevolato se classificabili nei codici doganali.