Imposte

Agevolazione impatriati estesa anche ai redditi erogati a fine lavoro

La procedura riconosciuta dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2023 si rifà a quanto già indicato con la risposta a interpello numero 290/2020

di Michela Magnani

L’Agenzia delle Entrate a Telefisco conferma l’applicazione del regime degli impatriati anche sul Tfr e sulle altre indennità e somme percepite da lavoratori relativamente ai quali sussistono i presupposti per la riduzione della base imponibile prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015.

Per questa tipologia di redditi che maturano nel corso del rapporto di lavoro ma che, essendo erogati in un’unica soluzione all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono tassati separatamente ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir, l’agevolazione non è applicata “in automatico” dal datore di lavoro a seguito della richiesta del dipendente, ma potrà essere goduta solo dopo la riliquidazione da parte degli uffici e solo a seguito di specifica richiesta del contribuente.

La procedura riconosciuta dall’Agenzia con la sua risposta si rifà a quanto già indicato con la risposta a interpello numero 290/2020 che riguardava indennità erogate a sostegno del personale delle aziende del credito anch’esse tassabili separatamente ai sensi dell’articolo 17 del Tuir.

Per quanto riguarda invece la fattispecie specifica delle indennità di fine rapporto erogate a un lavoratore per il quale sussistono i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione sugli impatriati, la risposta dell’Agenzia è una diretta conseguenza del coordinato disposto degli articoli 16 del Dlgs 147/2015 e 17, comma 3 del Tuir.

Infatti, la prima delle due disposizioni prevede la tassazione sul 30% del reddito (10% se la residenza viene spostata in una regione del Sud) che concorre «a formare il reddito complessivo» - e quindi tassato “ordinariamente” - prodotto in Italia da parte di soggetti che:

1 non siano stati residenti nel nostro Paese nei due periodi di imposta precedenti al loro arrivo in Italia;

2 si impegnano a risiedere nel nostro Paese per almeno due anni;

3 svolgono la propria prestazione lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Invece, l’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir prevede la tassazione separata per il Tfr e per le «altre indennità e somme» e, se tali redditi sono erogati da un sostituto d’imposta, la tassazione separata effettuata in via provvisoria dal soggetto erogante impedisce al percettore anche di portare questi redditi in dichiarazione (vedi articolo 1 del Dpr 600/73).

In ogni caso, in fase di riliquidazione della tassazione, l’Agenzia potrebbe comunque applicare la tassazione ordinaria in luogo dell’aliquota media del quinquennio se questa tassazione risultasse più favorevole al contribuente ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del Tuir.

Quindi, poiché con riferimento all’applicazione della normativa sugli impatriati, in sede di riliquidazione, l’ufficio potrebbe non avere gli strumenti per valutare la convenienza della tassazione separata rispetto alla tassazione ordinaria, con la sua risposta l’Agenzia autorizza lo stesso contribuente, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, a effettuare la scelta per la tassazione ordinaria.

Nello specifico, al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dal regime dei lavoratori impatriati, il contribuente, solo dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta sui redditi assoggettati a tassazione separata, potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Che, in sede di assistenza, procederà alla modifica dell’esito della comunicazione facendo quindi concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, nel caso in cui il contribuente abbia scelto la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata. Evidentemente, in questa fase, l’ufficio procederà anche alla verifica dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015.

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