Adempimenti

Agevolazioni fiscali alla Fondazione estera qualificata come onlus

L’interpello 406 precisa: in attesa del Runts contano le finalità dell’ente e che si tratti di Ets

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Erogazioni liberali: gli enti non profit stranieri accedono alle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore (Cts) se hanno qualifica di Onlus. Un chiarimento reso dall’agenzia delle Entrate con la risposta 406 a seguito di un quesito avanzato da parte di una Fondazione tedesca non residente in Italia, in merito alla possibilità per i donatori di fruire delle deduzioni/detrazioni in tema di erogazioni liberali in attesa dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Una tesi questa sostenuta dall’istante sulla base dell’orientamento della Corte di giustizia secondo cui vige il divieto di prevedere la deducibilità fiscale in tema di donazioni per i soli enti stabiliti nello Stato membro. Su tale richiesta, l’Agenzia giunge ad una conclusione diversa fornendo un’interpretazione in linea con il Cts. Presupposti per poter beneficiare dell’articolo 83, infatti, sono il perseguimento delle finalità di interesse generale (articolo 5 Cts) e il possesso della qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Requisito che, come correttamente rilevato, si assume attraverso l’iscrizione al Runts una volta operativo o – medio tempore – nel caso in cui l’ente sia dotato della qualifica di Onlus, organizzazione di volontariato (Odv) o associazioni di promozione sociale (Aps). Tali enti, infatti, si considerano Ets nel periodo transitorio e in quanto tali ammessi a fruire dell’articolo 83. Una disposizione questa che consente alle persone fisiche di beneficiare di una detrazione Irpef pari al 30% degli importi erogati fino a 30mila euro l’anno (35% in caso di Odv) o, di una deduzione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, mentre alle imprese è prevista la sola deduzione dal reddito. In tale contesto, quindi, l’applicabilità dell’articolo 83 alla Fondazione estera non deve essere valutata in base ai nuovi requisiti del Cts ma in ordine al possesso o meno della qualifica di Onlus.

Un’ipotesi ammessa per gli enti stranieri purché rispettino i requisiti del Dlgs 460/1997 e siano iscritti all’Anagrafe. Sulla base di tali presupposti, quindi, una Fondazione estera può fruire dell’articolo 83 nel caso in cui detiene la qualifica di Onlus (Ets nel periodo transitorio) o presenti domanda di iscrizione al Runts. Un orientamento quello delle Entrate condivisibile e che consente di mettere un punto fermo sull’applicabilità dell’articolo 83 una volta operativo il Registro. La disposizione, infatti, come più volte ribadito su queste pagine, potrà essere estesa a tutti gli Ets in quanto non rientra tra le misure sottoposte al vaglio Ue.

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